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SEPARAZIONE CONIUGALE E LA DESTINAZIONE DELLE PERTINENZE
In sede di separazione-divorzio, in tema di assegnazione della casa familiare al genitore con cui convivono i figli, se costui chiede anche l’assegnazione di un altro immobile autonomo e non contiguo alla residenza coniugale, ritenendolo una pertinenza della casa familiare ai sensi e per gli effetti degli artt.817 e 818 cc, tale domanda non può essere accolta in assenza della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 337 sexies cc.
Infatti, ciò che rileva ai fini dell’accoglimento di questa ulteriore assegnazione, è che risulti il radicamento dell’utilizzo di tale secondo immobile da parte dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti e la sussistenza del loro interesse a permanere anche in questo ambiente domestico nel quale sono cresciuti e che ancora utilizzano, al fine di garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che nell’ambiente si sono radicate, in ossequio a quanto previsto ed imposto dall’art. 337 sexies c.c. dal cui contenuto non può prescindersi.
Quindi se il coniuge convivente con i figli domanda l’assegnazione dell’immobile sul solo presupposto che sia una pertinenza della casa coniugale ai sensi degli artt.817 e 818 cc, ma non fornisce prove certe su come sia effettivamente ancora a servizio della casa coniugale e, soprattutto, dei figli, la domanda di assegnazione non può essere accolta.
Non si può infatti definire “pertinenza” l’immobile il cui utilizzo non risponde più all’interesse dei figli ai sensi dell’art.337 sexies cc, quand’anche sia contiguo alla casa principale.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile con l’ordinanza pubblicata l’08.06.2026.
Nella fattispecie sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Catania, avevano deciso di assegnare anche l’immobile allo stato rustico, unitamente alla casa coniugale, ritenendolo pertinenziale, senza la preventiva verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 337 sexies cc, e cioè l’interesse della prole in relazione a tale bene a luogo da essa identificato quale habitat familiare.
La Cassazione ha quindi rinviato alla Corte d’Appello in nuova composizione, affinché proceda ad un nuovo esame attenendosi al principio sopra richiamato.