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Contratto di mutuo fondiario: è nullo se in deroga al limite di finanziabilità

CONTRATTO DI MUTUO FONDIARIO: È NULLO SE IN DEROGA AL LIMITE DI FINANZIABILITÀ

 

La Corte di Cassazione si è recentemente espressa in merito alla questione relativa al limite di finanziabilità del mutuo fondiario e alla possibilità di derogare il limite dell’80% stabilito dal combinato disposto dell’art. 38, comma 2° del Testo Unico Bancario e dell’art. 1 delibera CICR del 22 aprile 1995 in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi. Nello specifico, la questione riguardava il vizio da attribuire al contratto di mutuo fondiario in caso di superamento di detto limite.

Attraverso ordinanza (Cass. n. 16776/2021 del 14/06/2021), la Corte Suprema ha aderito ad un precedente giurisprudenziale (Cass. n. 17352/2017), secondo il quale il limite fissato dall’articolo 38 riveste natura di elemento essenziale del contratto, tanto che il mancato rispetto comporta la nullità del contratto stesso, salva la possibilità, tuttavia, di conversione in ordinario finanziamento ipotecario ove ne sussistano i relativi presupposti. La previsione legale dei limiti di finanziabilità, richiamando le parole della Corte, si inserisce infatti «tra gli elementi essenziali perché un contratto di mutuo possa dirsi fondiario.»

Con tale pronuncia, la Corte si è quindi distaccata da un orientamento precedente, che in merito alla deroga del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B. parlava di mera irregolarità. L’interesse tutelato dalla norma, infatti, riveste natura pubblica ed è inderogabile dall’autonomia privata.