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CONTATTO DI COMODATO STIPULATO DA UN SOLO COMPROPRIETARIO: L’ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE
Dibattuta in ambito giuridico è la questione circa il ruolo dei comproprietari di fronte alla cessione in locazione o in comodato del bene stipulata dal singolo comproprietario senza l’autorizzazione dell’altro.
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 22540/2019 si è espressa in merito al rapporto che intercorre tra comproprietari in caso di contratto di comodato concluso da uno solo di questi in gestione non rappresentativa, applicando una precedente giurisprudenza relativa al contratto di locazione e quindi facendo rientrare le due tipologie in una medesima disciplina.
La richiamata Cass. n. 11135/2012, nello specifico, riconduceva la fattispecie – vale a dire la conclusione di un contratto di locazione da parte di uno solo dei comproprietari – nell’ambito di applicazione delle disposizioni concernenti la gestione di affari altrui, tra le quali rientra l’art. 2032 c.c. per il quale, in caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore può ratificare l’operato del gestore, così verificandosi gli effetti di un vero e proprio mandato. Secondo la Corte, infatti, consolidati orientamenti giurisprudenziali affermano come sui beni oggetto di comunione, in difetto di prova contraria, concorrono pari poteri gestori da parte di tutti i comproprietari, in virtù della presunzione che ognuno operi con il consenso degli altri. Ricondurre la fattispecie in esame all’ambito della gestione di affari altrui, perciò, consente di offrire una soluzione valida al contemperamento degli interessi di ogni soggetto coinvolto; da un lato il singolo comproprietario potrà operare autonomamente per la gestione ordinaria del bene, quale si considera la stipula di un contratto di locazione o comodato, dall’altra il comproprietario non interpellato potrà ratificare l’operato del gestore in seguito, senza interferire con gli effetti del contratto stipulato e potendo esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato.
Da questa considerazione discende quindi la diretta e negativa conseguenza: nel caso in cui il comproprietario non locatore non intenda ratificare il contratto, potrà richiedere l’immediata restituzione del bene e la risoluzione del contratto. Applicando detta normativa non solo al contratto di locazione ma altresì al contratto di comodato, il comproprietario che non abbia avuto voce nella stipulazione del contratto di comodato potrà ratificare tale contratto ai sensi dell’art. 2032 c.c. oppure chiedere l’immediata restituzione del bene. Riportando la massima della Corte, «[…] il comproprietario non concedente può manifestare il proprio dissenso a norma dell’art. 2031, comma 2, c.c., con l’effetto di essere esonerato dal dovere di adempiere alle obbligazioni che il gestore ha assunto.