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Archivio articoli
CONTRATTO DI APPALTO: GLI ERRORI DEL PROGETTISTA O DEL DIRETTORE DEI LAVORI RICADONO SULL’IMPRESA?
È noto che la responsabilità per vizi e difetti, nel contratto di appalto, ricade sull’impresa appaltatrice, anche nel caso gli errori non siano direttamente imputabili alla stessa. La diligenza richiesta dalla natura della prestazione è tale per cui la difformità dell’opera per errore di un terzo – come ad esempio può essere il progettista o il direttore dei lavori – non esclude l’individuazione della responsabilità in capo alla stessa appaltatrice, che è tenuta a controllare in ogni caso elementi come la congruità, la completezza e la bontà del progetto, dello stato dell’arte e delle istruzioni impartite da altri.
Se però l’impresa segnala al committente gli eventuali errori progettuali che potrebbero portare a difetti o vizi nell’opera e manifesta il proprio dissenso all’esecuzione del progetto, che viene comunque accettato dal committente, allora la sua responsabilità viene meno e non potrà essere chiamata in giudizio quale responsabile.
In tal senso è recentemente intervenuta la Cassazione n. 17819/2021, che ha pronunciato la seguente massima: «l’appaltatore, anche quando sia chiamato a realizzare un progetto altrui, è sempre tenuto a rispettare le regole dell’arte e a controllare, nei limiti delle sue cognizioni e in relazione alla perizia e alla capacità tecnica esigibili nel caso concreto, la bontà delle istruzioni impartite dal committente, ovvero la presenza di errori imputabili al progettista o al direttore dei lavori, potendo andare esente da responsabilità, qualora ravvisi palesi incongruità, soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso”.
Non è tutto, però. Per andare esente da responsabilità, l’impresa dovrà non solo provare il dissenso sopra descritto, ma anche che dopo aver formalizzato detto dissenso, vista la prosecuzione di quello stesso progetto da parte del committente, si è limitata ad eseguire gli ordini del progettista e/o del direttore quale nudus minister: in mancanza di tale prove, la Cassazione precisa che “l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza potere invocare un concorso di colpa del progettista o del committente, né l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.»