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Credito al consumo: vendita e finanziamento e collegamento negoziale

CREDITO AL CONSUMO: VENDITA E FINANZIAMENTO E COLLEGAMENTO NEGOZIALE

Con la sentenza 27 settembre 2016 n° 19000 la Cassazione interviene sulla questione del collegamento negoziale tra vendita e finanziamento, e più precisamente sulla questione della sorte del finanziamento nel caso di risoluzione per inadempimento del contratto di vendita cui il finanziamento era collegato.

Sul punto si muovono le due tesi contrapposte. Da un lato la tesi dell’esistenza di un collegamento negoziale dal quale discenderebbe quale logico corollario il principio secondo il quale la risoluzione del contratto di vendita comporta anche la risoluzione del contratto di finanziamento collegato; dall’altro lato la tesi secondo la quale il contratto di finanziamento non tollererebbe comunque gli effetti della risoluzione del contratto di vendita, rimanendo valido ed efficace, salvo l’esistenza di una clausola di esclusiva fra fornitore del bene e finanziatore.

Il caso in oggetto riguardava la stipulazione di un contratto di compravendita di un’autovettura e la richiesta di un finanziamento alla banca per l’acquisto di quella autovettura, senza clausola di esclusiva.  Emergeva poi la problematica della risoluzione per mancata consegna della macchina e il compratore-finanziato agiva per la risoluzione sia del contratto di vendita che per il contratto di finanziamento. I Giudici di merito riconoscevano la sola risoluzione del contratto di vendita, mentre tenevano indenne il contratto di finanziamento, appunto perché privo della clausola di esclusiva fra il fornitore del bene e il finanziatore.

Sulla questione si è pronunciata la citata sentenza n. 19000/2016 della Cassazione, secondo la quale “l’esistenza di una clausola di esclusiva tra fornitore del bene e finanziatore, non è presupposto necessario del diritto del consumatore di procedere contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni da parte del fornitore, al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme corrisposte al finanziatore”.

Ancor più la Suprema Corte precisa che “tra i contratti di credito al consumo finalizzati all’acquisto di determinati beni o servizi ed i contratti di acquisto dei medesimi esiste un collegamento negoziale di fonte legale, che prescinde dalla sussistenza di una esclusiva del finanziatore per la concessione di credito ai clienti dei fornitori, demandando al giudice di individuare, in applicazione dei principi generali, gli effetti del collegamento negoziale istituito per legge tra il contratto di finanziamento e quello di vendita”.

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