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TUTTI NULLI GLI ATTI FIRMATI DA FUNZIONARIO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SENZA QUALIFICA
Con la sentenza n. 37 del 25 febbraio 2015, depositata il 17 marzo 2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 co. 24 del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, con i quali veniva “sanata” la posizione di una serie di funzionari delle Agenzie delle Entrate che da anni svolgono funzioni dirigenziali senza averne la qualifica, in violazione dell’art. 52 co. 5 del D.Lgs. n. 165/2001, che sancisce la nullità dell’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore.
Preliminarmente la Corte, nel ribadire che “il conferimento di incarichi dirigenziali nell’ambito di un’amministrazione pubblica deve avvenire previo esperimento di un pubblico concorso […] anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio”, osserva come l’assegnazione di posizioni dirigenziali ad un funzionario possa avvenire soltanto facendo ricorso all’istituto della reggenza (art. 20 D.P.R. n. 266/1987) che, in ogni caso, è destinato a sopperire ad esigenze transitorie ed emergenziali circoscritte nel tempo e si accompagna, per legge, all’avvio di un procedimento per la copertura dei posti vacanti (Cfr. Cass. Civ. SS. UU. 22 febbraio 2010, n. 4063).
“In definitiva”, concludono i Giudici, “l’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, ha contribuito all’indefinito protrarsi nel tempo di un’assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica. Per questo, ne va dichiarata l’illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.”.
Così riassunte le motivazioni della sentenza della Corte, occorre interrogarsi sui possibili risvolti pratici della decisione in commento. La pronuncia di illegittimità della Consulta produce effetti sugli atti firmati dal personale incaricato di funzioni dirigenziali. In termini molto chiari, nella decisione è affermato che gli atti emessi sono illegittimi. E’ pacifico, infatti, che l’avviso di accertamento sia nullo se non reca la sottoscrizione del Capo dell’Ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva dallo stesso delegato (art. 42 D.P.R. n. 600/1973) e, in caso di contestazioni, grava sull’Amministrazione finanziaria la prova del corretto esercizio del potere di delega (Cass. civ. n. 14942/2013). Ne consegue che, al di fuori delle ipotesi sopra ricordate, l’atto sottoscritto da funzionario meramente incaricato di funzioni dirigenziali non può che essere considerato affetto da nullità insanabile.
E’ evidente, quindi, che la vicenda avrà una concreta ripercussione sulla validità degli atti impositivi sottoscritti da funzionari meramente incaricati di funzioni dirigenziali e, conseguentemente, sul contenzioso in essere.