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L’INADEMPIMENTO CONTRATTUALE DELLA BANCA PUÒ ESSERE FONTE DI DANNO MORALE?
La recente Cassazione n. 24643/2021 ha chiarito la questione del risarcimento del danno per inadempimento contrattuale della banca e la possibilità che quest’ultima possa essere chiamata a risarcire anche il danno morale.
La questione, nello specifico, riguardava un rapporto contrattuale tra un cliente ed una banca, che tardava di circa un mese nell’accredito di alcune somme derivanti da un bonifico intestato al cliente da un terzo. Trattandosi di una somma importante, tale ritardo portava il cliente a subire danni di natura fisica e morale, quali il mancato sonno, lo stress e l’assunzione di psicofarmaci.
La Corte, riportando alcuni principi giurisprudenziali in tema di danno morale, evidenzia come questo debba intendersi come sofferenza soggettiva, rappresenti una voce del danno non patrimoniale e quindi possa assolutamente derivare da un rapporto di natura contrattuale e non solo da un illecito. Nel particolare, di fronte ad un inadempimento contrattuale il patema d’animo o il danno da stress che tale ritardo provoca nel creditore possono essere fonte di danno non patrimoniale, rientrando perciò nella definizione del danno morale. Affinché quest’ultimo possa essere risarcito è necessario provare il pregiudizio; per farlo, al creditore basteranno le c.d. presunzioni semplici, come ad esempio l’allegazione del quantum: una «cospicua somma» di denaro, a tal proposito, sarà sufficiente per provare l’eventuale stress sofferto da chi ha subito il ritardo della prestazione della banca. Secondo la Corte, infatti, è ammessa la validità dell’inferenza deduttiva anche quando sia fondata su una sola presunzione, non essendo necessaria, come asserito invece dalla banca ricorrente nel giudizio di legittimità, l’esistenza di più presunzioni gravi, precise e concordanti; l’aver identificato la somma come «cospicua», quindi, è elemento sufficiente per presumere il patema d’animo e confluire nel risarcibile danno morale.
Questo il testo della sentenza: «Il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva, rappresenta una voce dell’ampia categoria del danno non patrimoniale e ben può derivare da un inadempimento contrattuale che pregiudichi un diritto inviolabile della persona (cfr. Cass. n. 21999 del 2011); deve trattarsi di un danno da stress o da patema d’animo, la cui risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio sofferto dal titolare dell’interesse leso, sul quale grava l’onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.»