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Risoluzione dell’abbonamento allo stadio per condotta antisportiva: la società non deve restituire il corrispettivo

RISOLUZIONE DELL’ABBONAMENTO ALLO STADIO PER CONDOTTA ANTISPORTIVA: LA SOCIETÀ NON DEVE RESTITUIRE IL CORRISPETTIVO

 

La Cassazione (ord. n. 35615/2021) è intervenuta su una particolare questione inerente allo sport, in particolare sul tema della risoluzione dell’abbonamento allo stadio sottoscritto tra un tifoso e una società di calcio per la condotta antisportiva del primo.

Il caso, nello specifico, vedeva un tifoso tenere una condotta antisportiva (uno schiaffo ad un membro della società calcistica ospite allo stadio il giorno della partita) e la conseguente sospensione dell’abbonamento da parte della società contraente. Il tifoso ricorreva fino in Cassazione per ottenere la restituzione della prestazione eseguita.

Secondo la Cassazione, che ha ritenuto infondato il ricorso, il contratto di abbonamento stipulato tra una società calcistica e lo spettatore, avente ad oggetto il diritto di questi ad assistere ad un numero determinato di partite, è un contratto ad esecuzione periodica ai sensi dell’art. 1458 c.c.; in caso di risoluzione, quindi, la società è tenuta a restituire il corrispettivo delle prestazioni non godute dallo spettatore abbonato.

Al contempo, sottolinea la Corte, a tale principio si accompagnano ipotesi di deroga: è possibile l’esistenza in astratto di altre clausole contrattuali che facciano venir meno l’obbligo di restituzioni, come le clausole penali. Se si considerasse come clausola penale quella clausola contrattuale che, in deroga all’art. 1458 c.c., consenta alla società sportiva di trattenere quanto corrisposto dal tifoso per l’abbonamento in seguito alla risoluzione contrattuale, ecco che verrebbe meno l’obbligo in capo alla società di restituire il corrispettivo dell’abbonamento.

Nel caso di specie la natura della clausola è stata ritenuta tale, per cui si è riconosciuta la possibilità per la società calcistica, di fronte alla violazione dell’obbligo contrattualmente assunto di “non compiere azioni tese a denigrare, offendere o contestare in maniera plateale persone, autorità o istituzioni pubbliche o private” di trattenere quanto corrisposto dal tifoso.