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CAMBIA LA DESTINAZIONE DEL TERRENO SOTTOPOSTO A SERVITÙ COATTIVA? HAI DIRITTO A MAGGIOR INDENNIZZO
Una recente pronuncia della Cassazione (Sez. III, 4839/2021) ha sollevato un’interessante questione relativa al cambiamento della destinazione di un fondo sottoposto a servitù coattiva; in particolare, la questione verteva su un fondo la cui natura era divenuta da meramente agricola ad intermedia tra agricola ed edificatoria, con la possibilità, quindi, di costruire parcheggi, depositi, chioschi, ecc..
Il problema che ci si pone, quindi, è il seguente: se un fondo già sottoposto a servitù coattiva (nel caso di specie, un elettrodotto) muta la sua destinazione agricola, quale tutela indennitaria e/o risarcitoria ha il proprietario?
Richiamando la propria giurisprudenza passata in materia di determinazione del risarcimento del danno per acquisizione sostanziale dei terreni ancorché non propriamente edificabili, la Corte individua la regola base, che impone di tenere conto delle obiettive ed intrinseche caratteristiche dell’area, tanto che il proprietario può dimostrare che il valore del fondo sia mutato successivamente alla diversa natura del bene, con particolare riferimento alla destinazione non più meramente agricola, ma intermedia tra l’agricola e l’edificatoria. Attraverso indagini tecniche, se richieste dal caso, il proprietario può quindi dimostrare che il terreno sottoposto a servitù coattiva è limitatamente edificabile, in particolare per la costruzione di parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi, ecc.
Il valore venale del bene, su cui si fonda la tutela risarcitoria e/o indennitaria, si applica infatti non solo ai suoli edificabili, ma altresì a quelli inedificabili sui quali è però possibile individuare una destinazione intermedia e non meramente agricola. Il proprietario del fondo, quindi, dovrà individuare la precisa natura del bene ai fini indennitari ed eventualmente risarcitori.
Nel caso di specie, inoltre, relativo ad un fondo inciso da servitù coattiva di elettrodotto, la Cassazione ha richiamato un principio specifico: se la servitù è imposta non nell’ambito di un legittimo procedimento espropriativo, ma in seguito ad una sentenza costitutiva, l’indennità da corrispondere al proprietario del fondo va parametrata al valore venale del bene e attribuita se siano dimostrate l’attualità del deprezzamento dovuto al mutamento della destinazione nonché l’oggettiva incidenza causale del vincolo imposto.
La conclusione, per riassumere, è la seguente: l’indennità per l’imposizione di una servitù coattiva (ed eventualmente la tutela risarcitoria) deve tener conto del mutamento della natura del bene e, in particolare, della destinazione intermedia tra agricola ed edificatoria, differente dalla destinazione meramente agricola.