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Parere
CORONAVIRUS E MORATORIA PER LA SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI PER LE IMPRESE
L’attuale drammatico momento sanitario condurrà ad impellenti esigenze di liquidità delle imprese e, in particolare, delle piccole imprese con riserve finanziarie limitate, che si stanno velocemente avvicinando ad un momento di illiquidità qualificabile come impossibilità di far fronte ai propri obblighi di pagamento secondo quanto previsto dalle norme in materia di insolvenza.
Per le imprese di piccole e medie dimensioni, quindi, appare indispensabile assumere misure c.d. di “ibernazione”, intese come sospensione dell’attività e rinvio delle scadenze contrattuali relative ai pagamenti, nella quale ricomprendere la moratoria delle azioni esecutive dei creditori insoddisfatti, ben oltre il termine del 15 aprile fissato dall’art. 83 del d.l. 17 marzo 2020. Alla moratoria dovrebbe accompagnarsi anche la sospensione degli obblighi relativi al mantenimento del capitale sociale a garanzia dei creditori.
Prendendo spunto dalla disciplina prevista per le misure provvisorie dal Codice della Crisi di futura entrata in vigore, la sospensiva potrebbe essere conseguenza automatica di una documentata dichiarazione depositata al registro delle imprese, per una durata da 4 mesi prorogabile sino a 12. Al creditore, naturalmente spetterebbe il diritto di controllare la documentazione presentata, anche allo scopo di opposizione, quando se ne ravvisi la falsità o l’erroneità. Sul meccanismo procedurale di opposizione, potrebbero soccorrere le norme già previste nel Codice della Crisi, con riferimento alla procedura di composizione assistita davanti agli Organismi di composizione della crisi d’impresa (OCRI) presso le Camere di Commercio e la possibilità di avvalersi delle misure provvisorie di sospensione delle azioni esecutive che possono essere concesse dalle sezioni specializzate dell’impresa. La disciplina, peraltro, dovrebbe riguardare tutte le imprese, senza distinzione tra imprese che presentano o meno esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà”, salvo siano già state aperte procedure specifiche. Peraltro il legislatore dell’emergenza non ha distinto, apparentemente, tra situazioni di crisi o di insolvenza che fossero già in essere prima del Coronavirus e situazioni che si sono verificate dopo, proprio per effetto della pandemia. La distinzione fra imprese in cui la cui situazione di crisi o insolvenza è conseguenza della crisi pandemica e imprese in cui la situazione di crisi o insolvenza era preesistente a detta crisi non può, comunque, assumere rilievo ai fini di una moratoria.