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Inesistenza di collegamento negoziale tra mutuo e pegno successivo concesso da terzo

INESISTENZA DI COLLEGAMENTO NEGOZIALE TRA MUTUO E PEGNO SUCCESSIVO CONCESSO DA TERZO

Un interessante provvedimento del Tribunale di Treviso del 25.05.2018 tratta la questione del collegamento negoziale tra mutuo e pegno a garanzia per il caso di pegno concesso da terzo in momento successivo alla stipula del mutuo.

Nella fattispecie una società aveva stipulato, nel febbraio 2013, un contratto di mutuo con una Banca successivamente posta in liquidazione coatta amministrativa. Nelle more contrattuali detta Banca aveva preteso ed ottenuto, nel settembre 2014, la garanzia di uno dei soci della società mediante pegno dei titoli azionari emessi dalla stessa Banca in suo possesso per un valore doppio dell’importo mutuato ancora dovuto.

Successivamente alla messa in liquidazione coatta amministrativa la società, ricevuta la comunicazione di cessione della propria posizione debitoria dalla Banca in liquidazione coatta amministrativa a nuova Banca, aveva esercitato il diritto di recesso ex art. 2558 2° comma c.c., invocando quale giusta causa il collegamento negoziale tra il mutuo ed il pegno, e dichiarando la disponibilità a continuare i pagamenti delle rate del mutuo alla liquidazione coatta amministrativa, nei confronti della quale poter vantare eventuali diritti risarcitori derivanti dalla concessione abusiva del credito, avendo accettato di mantenere il credito concesso sulla sola garanzia, come pegno, di titoli azionari da Lei stessa emessi e di cui era già consapevole del vicino default.

I Giudici della Marca, nel negare il diritto della società a recedere dal contratto ex art. 2558 2° comma c.c., hanno stabilito che non si può parlare di collegamento negoziale tra il contratto di mutuo e la garanzia prestata “stante il lasso temporale intercorso tra la stipula del mutuo e la successiva concessione della garanzia, peraltro da parte di soggetto diverso dal mutuatario”.

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