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Risarcimento danni per investimento animali: è responsabile la Regione

RISARCIMENTO DANNI PER INVESTIMENTO ANIMALI: È RESPONSABILE LA REGIONE

 

Numerose pronunce della Cassazione si sono soffermate, negli ultimi anni, sulla questione relativa alla legittimità passiva nel giudizio di risarcimento danni per incidenti con animali selvatici. Ci si chiedeva, nello specifico, chi dovesse essere ritenuto responsabile per i danni provocati dall’attraversamento stradale di un animale selvatico, se questo avesse provocato un incidente andando a collidere con un veicolo.

L’orientamento che si coglie dalle ultime pronunce della Cassazione porta ad individuare la Regione come legittimata passiva del giudizio di risarcimento danni, legittimazione che le appartiene in via esclusiva. In particolare, con la legge n.968 del 1977, confermata dalla successiva l. n. 157/1992, la fauna selvatica è stata dichiarata patrimonio indisponibile dello Stato e tutelata nell’interesse della comunità nazionale, assegnandosi le relative funzioni amministrative alle Regioni.

Regioni quindi che, sulla base della legge richiamata, dovranno essere chiamate a risarcire i danni a norma dell’articolo 2052 c.c., relativo alla responsabilità da custodia di animali. Il criterio di imputazione della responsabilità ex art. 2052 c.c. si fonda infatti non tanto sul dovere di custodia, quanto sulla proprietà o, comunque, sull’utilizzazione dell’animale; le specie protette ai sensi della legge 157/1992, come detto, rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e devono essere tutelate dalle Regioni. Questo si deduce alla lettura della Cass. n. 9470/2021, che richiama la precedente giurisprudenza della Cass. n. 7969/2020 e si discosta dall’orientamento giurisprudenziale che, invece, vede la responsabilità delle Regioni come da illecito ex art. 2043 c.c.

Non solo: in caso la Regione deleghi le funzioni relative ad altri enti, quali le Province, legittimata passiva sarà comunque la Regione, che dovrà risarcire il danno, ma potrà rivalersi sull’ente a cui erano state trasferite le funzioni.

Questo il principio di diritto della sentenza Cass. n. 7969/2020: «ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della L. n. 157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella Regione, in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni, al fine di perseguire l’utilità collettiva ti tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; la Regione potrà eventualmente rivalersi (anche chiamandoli in causa nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti degli altri enti ai quali sarebbe spettato porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno, in quanto a tanto delegati, ovvero trattandosi di competenze di loro diretta titolarità