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Gli interessi moratori non possono essere cumulati agli interessi corrispettivi al fine usura

GLI INTERESSI MORATORI NON POSSONO ESSERE CUMULATI AGLI INTERESSI CORRISPETTIVI AL FINE USURA

Ci viene chiesto se il tasso di interesse di mora, pattuito in un contratto di leasing, possa essere cumulato con il tasso convenzionalmente stabilito per gli interessi corrispettivi al fine di rapportarne il risultato al tasso soglia.

Si ritiene quello del cumulo tra interessi moratori ed interessi corrispettivi un falso problema in quanto detto cumulo non può mai rilevare ai fini di una somma numerica dei tassi da raffrontarsi con il tasso soglia, ma solamente con eventuale riferimento alla concreta somma degli effettivi interessi corrispettivi e di mora addebitati al fine di verificare se il conteggio complessivo degli interessi applicato in seguito all’inadempimento del locatario ed alla conseguente applicazione degli interessi di mora sommati agli interessi corrispettivi, determini un importo complessivo a titolo di interessi che, rapportato alla quota capitale, comporti in termini percentuali un superamento del tasso soglia.

In pillole, né gli interessi moratori né il tasso di mora possono essere sommati agli interessi corrispettivi o a tutte le altre spese che rilevano invece ai fini di rapportarne il risultato al tasso soglia. Se si intende, infatti, far valere la rilevanza della mora dal punto di vista del costo effettivo del credito ai fini dell’usura non si deve avere riguardo al tasso, bensì ai soli interessi effettivamente addebitati in corso di rapporto e a questo punto con riguardo all’intero capitale ed alla sua durata considerando comunque che, in caso di finanziamento con rimborso rateale, come nella fattispecie di leasing che ci è stata presentata, il ritardo nel pagamento della singola rata genera interessi di mora solo sulla singola rata e non sull’intero capitale.

Peraltro ci sarebbe anche da verificare se mai l’interesse moratorio possa essere ricompreso tra i costi utili a rilevare ai fini dell’usura. Ma si tratta di altra questione che non rileva nel caso sottoposto al nostro esame, nel quale gli interessi moratori concretamente maturati in corso del rapporto ammontano certamente ad una misura tale da neppure sfiorare il tasso soglia.

Resta da chiosare che l’opposto orientamento, che alcuni autori rinvengono superficialmente nella sentenza della Cassazione n. 350/2013, non trova più (ma in realtà non aveva mai trovato) l’adesione della giurisprudenza sia di merito che di legittimità, né della dottrina specialistica prevalente.