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Parere
DIAMANTI E RESPONSABILITA’ DELLA BANCA
Mi viene chiesto se la banca, attraverso la cui intermediazione è avvenuto un investimento in diamanti, possa essere ritenuta o meno responsabile dell’eventuale danno derivante dalla perdita totale o parziale dell’investimento.
La questione è complessa perché il bene diamante non può essere ricondotto da solo alla nozione di prodotto finanziario. E’ noto infatti che se è vero che in tale nozione, oltre a tutte le figure tipizzate dal Legislatore quali strumenti finanziari, può rientrare anche ogni altra forma di investimento di natura finanziaria, è anche vero che con la sottoscrizione dei contratti di acquisto dei diamanti si determina il trasferimento del diritto di proprietà della res materiale in capo all’acquirente, atteso che i diamanti vengono immessi immediatamente nel pieno ed esclusivo diritto del cliente di disporre e godere del bene, senza vincoli o limitazioni, anche se poi, nella maggioranza dei casi, i diamanti vengono lasciati in deposito presso le società venditrici.
Bisogna allora distinguere se l’attività di intermediazione della banca è limitata ad aver messo in relazione il cliente con la società venditrice dei diamanti, e allora la responsabilità della banca è più contenuta e può rientrare nei canoni ordinari di una responsabilità del mediatore per violazione degli obblighi di informazione, oppure se l’attività di intermediazione della banca ha assunto le caratteristiche di un vero e proprio contratto finanziario, realizzatosi attraverso la consulenza per l’acquisto di diamanti, il prospetto di uno specifico rendimento nel tempo e la gestione del rapporto in corso di esecuzione, e allora la responsabilità della banca può essere ricondotta ad una vera e propria responsabilità per violazione delle norme speciali, anche regolamentari, che disciplinano l’attività di intermediazione finanziaria.
Peraltro vi sono ulteriori elementi che possono ricondurre la responsabilità della banca che ha proposto ai risparmiatori l’acquisto di diamanti ad una responsabilità aggravata finanziaria. Va infatti verificata l’occasionalità o meno del rapporto di clientela e cioè se il cliente si sia servito della mediazione della banca solo per l’acquisto di diamanti oppure se sia cliente che abitualmente investe in strumenti finanziari. Va poi verificato il tipo di contrattualistica fatto sottoscrivere dalla banca per eseguire l’operazione di acquisto dei diamanti. Vanno infine verificate le modalità di offerta dei diamanti da investimento da parte della banca, tanto per accertare se fossero gravemente ingannevoli ed omissive quanto per accertare se fossero esposte al pubblico per tutta la clientela o a disposizione dei soli clienti che ne avessero fatto richiesta.
In linea di principio, quindi, la banca è comunque responsabile della perdita causata al cliente dalla attività di intermediazione nelle operazioni di acquisto di diamanti. La valutazione caso per caso aiuterà l’interprete a capire a quale tipo di responsabilità ricondurre l’attività di intermediazione effettivamente svolta.