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RESPONSABILITA’ DI BANCA SVIZZERA CHE OPERA IN ITALIA E GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO QUALE GIUDICE DEL FORO DEL CONSUMATORE
Con la sentenza 4 marzo 2019 n° 6280 le Sezioni Uniti Civili della Suprema Corte hanno risolto in modo positivo la questione della giurisdizione del Giudice italiano, quale Giudice del foro del consumatore, per la responsabilità contrattuale derivante dalla stipula di un contratto finanziario stipulato da banca svizzera, che opera in Italia, con un cittadino residente in Italia.
Per le Sezioni Unite la giurisdizione del Giudice italiano discende dalla Convenzione di Lugano 30.10.2007, ratificata dall’Unione Europea con decisione del Consiglio del 27.11.2008, ed entrata in vigore, nei rapporti con la Confederazione Elvetica, l’01.01.2011. Ai sensi del primo paragrafo dell’art. 15 e del primo paragrafo dell’art. 16 di detta Convenzione, sussiste, infatti, la giurisdizione del Giudice italiano sulle domande risarcitorie per responsabilità contrattuale proposte da un consumatore nei confronti di un soggetto, e quindi anche di un Istituto bancario, che abbia svolto o svolga in Italia attività professionali cui si riconducano i contratti per cui vi è controversia. Il principio vale non solo per l’Istituto bancario che ha agito in Italia direttamente, ma anche per quello che ha agito per il tramite di altri soggetti prospettati come mandatari o che ha agito mediante società strettamente collegate.
Nella fattispecie si disquisiva in ordine ad un duplice contratto bancario e finanziario, esteso anche alla gestione di titoli, stipulato in Svizzera nel 2000 da un consumatore italiano. La Corte premetteva che la questione della competenza giurisdizionale in materia commerciale, quando interessata era una banca svizzera, aveva visto succedersi due Convenzioni: la prima protocollata a Lugano il 16.09.1988 e resa esecutiva in Italia con la Legge 10.02.1992 n°198, la seconda sempre protocollata a Lugano il 30.10.2007 ed entrata in vigore, nei rapporti tra Stati appartenenti all’Unione Europea e Confederazione Elvetica, l’01.01.2011, applicabile al caso concreto in virtù di specifica norma, ai sensi della quale le condizioni da valutarsi ai fini della giurisdizione sono quelle del momento dell’instaurazione della domanda e non quelle del momento della conclusione del contratto per cui vi è causa.
Ciò premesso la Corte, accertato che l’Istituto bancario svizzero aveva svolto in Italia attività bancaria e finanziaria con il consumatore residente in Italia e che quindi si applicava la disciplina della citata Convenzione di Lugano 30.10.2007, concludeva per la giurisdizione del Giudice italiano quale Giudice del foro del consumatore, richiamando, comunque, il principio, fatto proprio da due precedenti delle Sezioni Unite (Sez. Un. 20.02.2013 n° 4211 e Sez. Un. 02.12.2013 n° 26937), ai sensi del quale, in tema di deroga alla giurisdizione, la normativa di protezione dei consumatori deve sempre ritenersi prevalente a qualunque disposizione convenzionale diversa. Il principio trova conferma anche nel Regolamento CEE n° 44 del 2001 che ammette la deroga alla giurisdizione soltanto a determinate condizioni e, comunque, ove pattuita posteriormente al sorgere della controversia.