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La propensione al rischio del Cliente non legittima la mancata informazione da parte della Banca

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LA PROPENSIONE AL RISCHIO DEL CLIENTE NON LEGITTIMA LA MANCATA INFORMAZIONE DA PARTE DELLA BANCA

Un interessante sentenza della Cassazione – la n. 7905 del 17 aprile 2020 – statuisce che la generica propensione al rischio dell’investitore, desunta anche dagli investimenti precedenti, non legittima la mancata informazione che la Banca ha il dovere di fornire al Cliente su ogni prodotto finanziario sia al momento dell’acquisto che in corso di esecuzione del contratto finanziario. Anche l’investitore speculativo e orientato e disponibile ad assumersi rischi deve comunque poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa di ogni determinato prodotto finanziario, nell’ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli devono essere sempre ed in ogni caso segnalati dalla Banca. Vi è infatti una sorta di automatismo giuridico (“presunzione legale“) che postula la sussistenza del “nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio“.

Nella fattispecie la Suprema Corte interviene in riforma della sentenza impugnata, proprio perché il Giudice di merito aveva invece valorizzato la “propensione al rischio” del risparmiatore e le sue “scelte pregresse” di investimento per dedurne che non vi era necessità di informazioni sul prodotto acquistato e oggetto di contenzioso, perché il Cliente avrebbe comunque portato a termine l’investimento. La Cassazione boccia l’assunto venendo, invece, a stabilire che la dimostrazione di una generica propensione al rischio dell’investitore, “desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse“, non può elidere il nesso causale “perché anche l’investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa” avendo sotto mano “tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato”.

Ne deriva che la funzione sistematica assegnata all’obbligo informativo gravante sulla Banca, preordinato al riequilibrio dell’asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore del Cliente, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole dell’investimento, prevale sulla prova di cui la Banca spesso si avvale in questo tipo di contenziosi di una generica propensione al rischio dell’investitore, desunta anche dai suoi investimenti rischiosi pregressi. Nella logica probatoria di questo tipo di contenziosi, nei quali la Banca ha l’onere di provare di aver fornito informazioni al Cliente sul prodotto finanziario controverso, diventa quindi del tutto insufficiente l’allegazione della Banca sull’alta propensione al rischio del Cliente, provata anche dalla mera elencazione dei precedenti investimenti.