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Clausola rischio cambio contenuta in un contratto di leasing e nullità ex art. 117 comma 4 e 8 T.U.B.

CLAUSOLA RISCHIO CAMBIO CONTENUTA IN UN CONTRATTO DI LEASING E NULLITA’ EX ART. 117 COMMA 4 E 8 T.U.B.

Il Tribunale di Udine con la sentenza n° 920/2017 conferma la linea della nullità della clausola di indicizzazione rischio cambio contenuta in un contratto di leasing immobiliare ex art. 117 comma 4 e 8 T.U.B..

Detta sentenza si contraddistingue perché la tesi viene fatta propria anche per il caso di un contratto di leasing immobiliare già eseguito per intero e con il trasferimento del bene locato già oggetto di stipula notarile.

Il Tribunale di Udine precisa che la mancata determinazione dell’oggetto, che comporta la violazione del dovere ex T.U.B. di indicare in contratto tutti gli elementi che concorrono alla determinazione del suo costo complessivo, soprattutto nel caso in cui detto costo dipenda dalla quotazione di titoli o dall’andamento di valute ad una data futura, deriva dalla mancata precisazione, in dettaglio, degli elementi determinativi delle componenti variabili.

In particolare la pattuizione mancava dei seguenti elementi:

  • la valuta estera di rilevanza;
  • il tasso di cambio convenzionale rilevante;
  • la rilevazione dei futuri tassi di cambio rilevante;
  • la quotazione del giorno di scadenza rilevante.

Dalla nullità di detta pattuizione deriva l’obbligo di restituzione degli interi importi corrisposti a titolo di rischio cambio.

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