Home   Articoli   Diritto Societario   Azione di responsabilità sociale e prescrizione

Azione di responsabilità sociale e prescrizione

Parere reso a privato

AZIONE DI RESPONSABILITÀ SOCIALE E PRESCRIZIONE

In dottrina e giurisprudenza è questione sempre controversa se la prescrizione dell’azione sociale di responsabilità di cui all’art.2393 c.c. decorra dal compimento della violazione da parte dell’Amministratore o dal successivo momento in cui si verifica il pregiudizio per la società.

La storica sentenza della Cassazione Civile a Sezioni Unite del 6.10.1981 n.5421, sanando un conflitto sorto in seno alle stesse Sezioni della Corte di Cassazione, statuì che il dies a quo per calcolare il termine di prescrizione dell’azione sociale di responsabilità debba decorrere sempre e comunque dal giorno del compimento da parte dell’Amministratore della violazione per la quale la società intende agire.

Avverso tale teoria si è mossa una certa giurisprudenza di merito e gran parte della dottrina, ai sensi della quale detto dies a quo deve decorrere dal successivo momento in cui si verifica il pregiudizio per la società, inteso come momento in cui si pronuncia il danno per il patrimonio. In tal caso, il termine decorre dal giorno in cui il danno viene scoperto o avrebbe potuto essere scoperto usando la normale diligenza. Questa teoria è ormai fatta propria dalla maggior parte della giurisprudenza di merito e dall’importante sentenza della Cassazione Civile, Sez. I, 19.09.2011, n.19051.

La questione teorica suddetta è comunque residuale, in quanto il comma 4 dell’art.2393 c.c., che disciplina l’azione di responsabilità sociale degli Amministratori, stabilisce quale termine c.d. di chiusura il termine di 5 anni dalla cessazione dalla carica dell’Amministratore così disponendo: “L’azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica”.

Risulta pertanto evidente che laddove il giorno della cessazione dalla carica dell’Amministratore nei confronti del quale la società intende esercitare l’azione di responsabilità risulti successivo non solo naturalmente a quello in cui il fatto è stato compiuto ma anche al giorno in cui il danno poteva essere scoperto usando la normale diligenza, il termine di prescrizione decorre dal giorno di cessazione dalla carica. Per il miglior calcolo dei tempi di prescrizione è importante anche collegare a questo principio quello di cui all’art. 2941 n. 7) c.c., che disciplina la sospensione della prescrizione, ai sensi del quale per le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori la prescrizione è sospesa finché sono in carica.