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Tassazione fissa e non proporzionale per i trasferimenti di beni in trust

TASSAZIONE FISSA E NON PROPORZIONALE PER I TRASFERIMENTI DI BENI IN TRUST

Vengo richiesto di un parere circa la tassazione per i trasferimenti di beni in trust.

La questione è da tempo al centro dell’attenzione della Cassazione che, fino all’anno 2015, confermava la legittimità di una tassazione proporzionale, tanto da poter parlare di doppia tassazione, una per il solo fatto della costituzione del vincolo di destinazione, l’altra per il fatto del trasferimento. Successivamente, però, dal 2016 in poi, la Suprema Corte ha mutato radicalmente tale indirizzo, statuendo il principio opposto, ai sensi del quale non esistendo alcun arricchimento immediato per il trustee e nessun trasferimento per i beneficiari – se non al termine della durata del trust – la tassazione per i trasferimenti in trust avrebbe dovuto essere fissa e non più proporzionale.

Non vi è dubbio che nel nostro Ordinamento la questione della tassazione dei trasferimenti di beni in trust non ha mai trovato univoca soluzione. La Cassazione ha confermato anche recentemente l’applicabilità della tassazione fissa e non proporzionale laddove vi è solo segregazione proporzionale e nessun effetto traslativo, e questa sembra essere la soluzione preferibile, in quanto è indubbio che il trasferimento di un bene in trust non comporta alcun arricchimento al patrimonio del trustee ed al patrimonio del beneficiario, che avrà il bene solo al momento dell’attribuzione definitiva. E’ vero che alcune Commissioni Tributarie Regionali optano ancora per l’attribuzione dell’imposta proporzionale, ma è anche vero che ormai la Cassazione ha assunto un orientamento così consolidato a favore di una tassazione fissa da poter fare affidamento sulla legittimità di una tale interpretazione.