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Due questioni in tema di responsabilità per gravi difetti ex art. 1669 c.c. nell’appalto: decorrenza del termine annuale per la denunzia dei vizi dal deposito della perizia resa in ATP e infiltrazioni d’acqua tra i gravi difetti

DUE QUESTIONI IN TEMA DI RESPONSABILITA’ PER GRAVI DIFETTI EX ART. 1669 C.C. NELL’APPALTO: DECORRENZA DEL TERMINE ANNUALE PER LA DENUNZIA DEI VIZI DAL DEPOSITO DELLA PERIZIA RESA IN ATP E INFILTRAZIONI D’ACQUA TRA I GRAVI DIFETTI

Con la sentenza 1814/2017 pubblicata il 02.08.2017 il Tribunale di Venezia risolve due questioni in tema di responsabilità per gravi difetti ex art. 1669 c.c. nell’appalto.

La prima riguarda la decorrenza del termine annuale per la denunzia dei vizi che decorre, per il Tribunale di Venezia, in conformità alla giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, non tanto dal giorno in cui si siano manifestati i difetti, ma dal giorno in cui il committente ha avuto una conoscenza sicura della loro gravità e della loro riconducibilità all’esecutore dei lavori. Tale conoscenza può quindi ritenersi raggiunta solo quando il committente, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, ha acquisito la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause. Quando pertanto è intervenuto prima del giudizio di merito un procedimento per ATP è solo con il deposito della relazione del consulente nominato in sede di ATP che deve presumersi che il committente abbia acquisito la conoscenza non solo dell’esistenza dei difetti, ma pure delle loro specifiche cause sicché è al momento di detto deposito che va fatta risalire la scoperta dei difetti dell’opera ed il decorso del termine annuale per la denuncia ai fini della decadenza, cui risulta collegato, sotto il profilo cronologico, quello successivo di prescrizione, anch’esso annuale per l’esercizio dell’azione di responsabilità.

La seconda riguarda la circostanza se danno luogo alla garanzia prevista dall’art. 1669 c.c. quei vizi di realizzazione determinanti infiltrazioni d’acqua all’interno dell’edificio e/o a carico di altre strutture vicine. Anche in questo caso il Tribunale di Venezia aderisce alla prevalente giurisprudenza della Suprema Corte che, partendo dal principio secondo il quale la responsabilità per gravi difetti di cui all’art. 1669 c.c. è configurabile non solo in presenza di fenomeni che influiscano sulla staticità, durata e conservazione del fabbricato, ma anche laddove vi siano alterazioni, come le infiltrazioni d’acqua, che, pur riguardando direttamente una parte dell’opera, incidano sulla struttura e funzionalità globale, menomando apprezzabilmente il godimento dell’opera medesima da parte di chi ha diritto ad usarne o impedendo che l’opera fornisca la normale utilità cui è destinata.

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