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Dovere di informativa delle Banche: due divergenti sentenze della Corte d’Appello di Venezia

DOVERE DI INFORMATIVA DELLE BANCHE: DUE DIVERGENTI SENTENZE DELLA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA

La Terza Sezione Civile della Corte d’Appello di Venezia (Relatore Dott. Campagnolo), con la sentenza n° 1921/2017 pubblicata l’11.09.2017, conferma i principi fatti propri dalla Suprema Corte in punto di dovere di informativa delle Banche nelle operazioni di acquisto di strumenti finanziari e condanna la Banca al risarcimento del danno per non aver provato in giudizio di aver informato adeguatamente i Clienti nell’acquisto di obbligazioni Cirio.

Clamorosamente all’opposto è invece la Prima Sezione della Corte d’Appello di Venezia (Relatore Dott.ssa Di Francesco) che, con la sentenza n° 1885/2017 pubblicata il 07.09.2017, smentisce detti principi, pure in presenza di un portafoglio di un consumatore, persona privata (pensionato), investito dalla Banca tutto in obbligazioni Argentine e Parmalat, e pure in totale assenza di istruttoria al riguardo sia nel giudizio di Primo Grado che in quello di Secondo Grado. Scrive al riguardo la Dott.ssa Di Francesco: “D’altronde, all’epoca dell’investimento (23.7.2001), le obbligazioni Parmalat rientravano nella categoria “investment grade”, in quanto accompagnate dall’assegnazione del rating BBB- attribuito dall’agenzia Standard & Poor’s. Ora, se è vero che l’assegnazione del rating non muta le modalità di collocamento del titolo presso gli investitori privati e non costituisce garanzia della certa solvibilità dell’impresa, dall’altro essa è sicuramente in grado di incidere in maniera significativa sulle scelte di investimento ed è parte integrante nella valutazione – obbligatoria per l’intermediario che svolge attività di negoziazione – della adeguatezza del titolo all’attitudine al rischio del cliente: il titolo Parmalat contava su un rating BBB-, ossia presentava un profilo di rischio relativamente basso, come tale adatto anche ad investitori non “spregiudicati”. Inoltre, nel settembre 2002 le prospettive erano ancora positive e indicavano possibilità di miglioramento, che avrebbero potuto condurre all’assegnazione di un rating più elevato. Difatti, le prime avvisaglie delle difficoltà finanziarie del gruppo risalgono al mese di febbraio del 2003, quando la Parmalat s.p.a. annunciò l’emissione di un prestito obbligazionario destinato ad investitori istituzionali, che fu però accolto dal mercato in modo tanto negativo da indurre la società a ritirare l’emissione annunciata. Tuttavia, il default del titolo non si verificò prima del dicembre 2003.”

LEGGI IL CONTENUTO DELLA SENTENZA N° 1921/2017

LEGGI IL CONTENUTO DELLA SENTENZA N° 1885/2017