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CAMBIO DI RESIDENZA DEI FIGLI MINORI DECISO UNILATERALMENTE DA UN SOLO GENITORE. INTERESSE PREMINENTE DEI FIGLI. DIRITTO ALLA BIGENITORIALITA’
Il principio a tutela dell’interesse preminente dei figli minori al quale s’inspira la Suprema Corte di Cassazione in materia di affidamento è quello della “bigenitorialità”, ovverossia il diritto dei minori alla garanzia della presenza comune dei genitori e della continuità delle relazioni affettive con entrambi.
In base ad esso le controversie familiari vanno sempre risolte valutando e salvaguardando il preminente interesse dei figli, in quanto superiore e come tale privilegiato rispetto a quello dei genitori.
In tale ottica si pone l’ordinanza della Cassazione I° sezione civile pubblicata il 06.07.2022 che si è occupata di un caso di cambio di residenza di due figlie minori nate fuori dal matrimonio, deciso ed attuato unilateralmente da una madre che aveva la necessità di trasferirsi in un’abitazione più vicina al luogo del suo lavoro, senza aver raccolto il preventivo consenso dell’altro genitore.
Il padre ricorreva quindi al giudice di primo grado evidenziando non solo l’unilateralità della decisione, ma anche la circostanza che le figlie erano state costrette a cambiare la scuola frequentata fino a quel momento con comprensibile trauma per cui, confermata la propria opposizione al loro trasferimento di residenza, ne chiedeva l’affidamento esclusivo a sé.
Il Tribunale adito accoglieva il ricorso del padre, ritenendo che il trasferimento delle figlie deciso dalla madre in modo unilaterale in evidente contrasto con i dettami dell’art. 337 ter c.c., giustificasse da solo per la sua gravità l’affidamento esclusivo al padre, e che nessuna valenza avevano le eccezioni sollevate dalla madre di verificare l’adeguatezza del padre come genitore esclusivo, nonché le conseguenze sulle figlie del brusco distacco da lei.
Tale decisione veniva confermata anche dalla Corte d’Appello davanti alla quale la madre impugnava la sentenza.
La Cassazione è intervenuta ribaltando la decisione della Corte territoriale che, secondo la Corte Suprema, aderendo al Tribunale non aveva ben bilanciato l’interesse delle minori, avendolo valutato non in relazione alla loro posizione oggettiva, ma unicamente rispetto alla posizione soggettiva dei genitori ed essendo quindi totalmente mancata la valutazione dell’interesse delle figlie, da privilegiare rispetto a quello dei genitori, perché preminente.
Di conseguenza nel confronto tra il disagio importante da proiettarsi nel lungo termine di non vivere più con la madre con la quale avevano sempre coabitato ed alla quale erano legatissime e il disagio di breve termine del doversi abituare ad una nuova scuola, la Corte ha ritenuto più rispondente al preminente interesse delle minori la soluzione di ripristinare la loro convivenza con la madre nel lungo periodo, prospettiva questa dall’esito positivo altamente probabile visto il loro legame, e sicuramente preferibile rispetto al disagio minore dovuto al cambio della scuola, superabile nel breve periodo.