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Banca e prodotti acquistati per il cliente in conflitto di interessi

BANCA E PRODOTTI ACQUISTATI PER IL CLIENTE IN CONFLITTO DI INTERESSI

Con sentenza 1293/2015 il Tribunale di Venezia ha deciso su un caso di operazione finanziaria eseguita dalla Banca in conflitto di interessi, statuendone l’inadeguatezza, e, di riflesso, condannando la Banca al risarcimento dei danni cagionati oltre a tutte le spese di lite.

Il caso era eclatante. La Banca aveva investito l’intero patrimonio del cliente in due fondi comuni di investimento gestito da soggetto ad essa collegato, ma ben presto i due fondi venivano liquidati d’ufficio dal gestore, determinando una perdita al cliente di circa il 50% dell’intero patrimonio investito.

Lo Studio Legale de Castello ha promosso azione nei confronti della Banca fondata sulla violazione delle norme T.U.F. perché operazione in conflitto di interessi e/o comunque inadeguata.

Il Tribunale, aderendo alle teorie dello Studio, ha ritenuto contraria alle norme regolamentari CONSOB l’operazione eseguita perché “inadeguata” con riferimento ad una situazione di conflitto di interessi, poiché “ai fini dell’individuazione di un eventuale danno risarcibile subito dal cliente e del nesso di causalità tra detto danno e l’illegittimo comportamento imputabile all’intermediario, assumono rilievo le conseguenze del fatto che l’intermediario medesimo non si sia astenuto dal compiere un’operazione dalla quale, in quelle circostanze, avrebbe dovuto astenersi”.

Per questo il Tribunale di Venezia ha condannato la Banca a risarcire alla cliente l’intera perdita originata dall’investimento (ca 30.000,00 € oltre ad interessi e spese legali).