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Parere
LA VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI SU STRUMENTI FINANZIARI IN REGIME DI COINTESTAZIONE
Vengo richiesto di un parere sulla questione relativa alle modalità con le quali la Banca deve procedere alla valutazione di adeguatezza dell’operazione finanziaria nel caso di prestazione di servizi su strumenti finanziari in regime di cointestazione. In particolare mi viene chiesto se nell’eseguire l’operazione finanziaria di un conto cointestato la Banca debba tenere conto del profilo di rischio di uno solo o parte dei cointestatari o dei profili di rischio di tutti i cointestatari.
Nella prassi le Banche, in caso di cointestazione di un contratto per l’operatività su strumenti finanziari, procedono ad una valutazione di adeguatezza comunque unica, prendendo a riferimento per le informazioni su conoscenza ed esperienza, il profilo individuale più basso tra quello dei cointestatari, sia per le sezioni relative a situazione finanziaria che per obiettivi di investimento, comunque raccolti a tutti i cointestatari.
La questione è regolata dalle Linee Guida ABI le quali sono molto attente alla profilatura di persone fisiche e chiariscono che, nel caso di cointestazioni, la Banca può prevedere che la valutazione di adeguatezza sia effettuata con riferimento al profilo di uno solo dei cointestatari ed in tale caso a quello del cointestatario più prudenziale. Nulla vieta però che la Banca si discosti da questo principio cardine ed esegua la valutazione di adeguatezza ad un profilo unico associato al rapporto cointestato nel quale le componenti di conoscenza ed esperienza siano riferite al cointestatario che di volta in volta dispone l’operazione o al cointestatario munito di delega ad operare da parte di tutti gli altri cointestatari.
La particolare fattispecie sottoposta al mio esame vedeva un contratto di prestazione di servizi su strumenti finanziari, anche di consulenza, cointestato a tre soggetti, di cui uno solo avvezzo ad operare su strumenti finanziari (mentre gli altri due erano anziani pensionati che mai avevano operato su detti strumenti). Ebbene la Banca aveva operato una serie di acquisti di strumenti finanziari ad alto rischio prendendo a riferimento il profilo del solo cointestatario esperto, pur in presenza di una previsione ad operare con firma congiunta e senza dotarsi di idonea delega ad operare degli altri cointestatari a favore del cointestatario esperto. In questo modo la Banca doveva ritenersi responsabile comunque della perdita maturata a seguito di detti acquisti per aver violato i principi dettati dalle leggi speciali anche regolamentari che disciplinano l’attività di valutazione di adeguatezza dell’operazione finanziaria.