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Cancellazione della società e concordato preventivo

Parere

CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ E CONCORDATO PREVENTIVO

Con la sentenza n. 4329 del 20/02/2020 la Cassazione Civile ha confermato il principio per cui ai sensi del combinato disposto degli artt. 2495 codice civile e 10 Legge Fallimentare è precluso al liquidatore della società cancellata dal Registro delle Imprese, di cui, entro l’anno dalla cancellazione, sia domandato il fallimento, di richiedere il concordato preventivo (nello stesso senso l’unico precedente in materia della Suprema Corte n. 21286 del 20.10.2015).

La ratio del principio risiede nel venir meno, a seguito della cancellazione della società dal Registro delle Imprese, della finalità principale cui tendono tutte le procedure alternative al fallimento, ovvero il risanamento strutturale dell’impresa, nella convinzione che essa debba definire il proprio stato di crisi cercando di mantenere l’azienda sul mercato od in alternativa definendo con i propri creditori un assetto negoziale degli interessi economici il più condiviso possibile. Per i Giudici di legittimità, la volontà espressa dagli organi societari di cancellare la società dal Registro delle Imprese, con gli effetti estintivi di cui all’articolo 2495 c.c., è assolutamente incompatibile con la volontà di accedere a strumenti normativi chiaramente definiti per risolverne la crisi.

Peraltro l’orientamento risente della nuova impostazione dell’art. 2495 c.c. sugli effetti estintivi derivanti dalla cancellazione della società dal Registro delle Imprese. Se prima, infatti, detta cancellazione non ne provocava l’estinzione, che si determinava solo in conseguenza dell’effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti, oggi, con la nuova formulazione dell’art. 2495 c.c., la cancellazione ne comporta, invece, l’estinzione, con il relativo venir meno della sua capacità e legittimazione. Vieppiù che la tesi trova conferma nell’espressa previsione di legge introdotta dal legislatore del Codice della Crisi, che all’art. 33 4° comma D. Lgs. 2019/14, sancisce l’inammissibilità della domanda di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall’imprenditore cancellato dal Registro delle Imprese.