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Collaboratrice domestica e occupazione dell’immobile

COLLABORATRICE DOMESTICA E OCCUPAZIONE DELL’IMMOBILE

Una collaboratrice domestica dopo il decesso del suo anziano datore di lavoro,  rimaneva a vivere nell’appartamento di cui l’uomo era usufruttuario per conferimento del diritto da parte della figlia e nel quale avevano coabitato durante tutta la durata del loro rapporto lavorativo.

Dal canto suo la figlia, una volta deceduto il genitore, nella sua qualità di proprietaria a pieno titolo dell’immobile, dopo aver rispettato il termine previsto dall’art. 39, comma 5 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei collaboratori domestici, chiedeva alla Colf di rilasciare l’appartamento sul presupposto dell’essere venuto meno il titolo negoziale intercorso tra lei e suo padre.

La Colf però si rifiutava di lasciare l’immobile e la proprietaria era costretta ad adire il Tribunale competente con un’azione personale di restituzione, nonché di accertamento dell’occupazione “sine titulo” della convenuta, chiedendo la condanna sia alla restituzione dell’immobile, che al risarcimento del danno.

La Colf si costituiva in giudizio eccependo che l’azione intentata dalla figlia del suo datore di lavoro era stata erroneamente qualificata come azione personale di restituzione quando, in realtà, si trattava di un’azione di rivendica, da considerarsi comunque inammissibile in quanto mancante, a suo dire, della prova di parte attrice di essere la proprietaria del bene.

Il Tribunale accoglieva la domanda dell’attrice ritenendo al contrario correttamente qualificata l’azione come “personale di restituzione”, ma la Corte d’Appello – adìta in secondo grado dalla domestica – ribaltava totalmente la decisione del Giudice di prime cure, ritenendo corretta l’individuazione da parte della Colf dell’azione esperita dalla figlia del datore di lavoro come di rivendica e non come un’azione personale di restituzione dell’immobile.

La Corte di Cassazione, investita della vicenda, con Civile Ord. Sez.6 Num. 34596 Anno 2021 non confermava la sentenza di secondo grado ed accoglieva il ricorso della figlia del datore di lavoro.

La Corte infatti, esaminati scrupolosamente tutti gli atti processuali, verificava che la Colf nel corso dei giudizi non aveva mai contestato che la figlia del suo datore di lavoro fosse l’unica proprietaria dell’immobile, né tantomeno aveva svolto l’eccezione “possideo quia possideo”, letteralmente “possiedo perché possiedo”, difesa specifica del convenuto possessore prevista dal codice civile che, ove fosse stata intrapresa dalla Colf, avrebbe messo l’attrice in difficoltà, costringendola a fornire la prova del proprio diritto di proprietà.

Peraltro nel corso del giudizio, la Colf dimostrava di essere consapevole della natura personale dell’azione intentata dall’attrice, stante l’acquisizione della piena qualità di proprietaria di essa, per effetto dell’avvenuta consolidazione del suo diritto di proprietà ai sensi e per gli effetti degli articoli 1014 e 979 cod.civ.

Dunque, secondo la Cassazione, la Corte Territoriale aveva del tutto disatteso il principio secondo il quale “l’azione di restituzione si differenzia da quella di rivendicazione per il fatto che la prima è di natura personale e presuppone che la detenzione della cosa sia stata trasferita al convenuto dall’attore o dal suo dante causa”, esattamente come nel caso di specie, in quanto era stato il padre di parte attrice a conferire alla Colf la co-detenzione dell’immobile in virtù del contratto di collaborazione domestica, rapporto successivamente venuto meno per il suo decesso, con il conseguente sorgere dell’obbligo di restituzione dell’immobile in capo alla collaboratrice domestica.

La Colf quindi, a fronte dell’intervenuta morte del datore di lavoro e, in conseguenza di ciò, dell’essere venuto meno il loro rapporto giuridico, perdeva il suo diritto ad abitare nella casa, con consequenziale rilascio dell’immobile alla legittima proprietaria.