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LA FINESTRA SULLE SEZIONI UNITE
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- La delibera sostitutiva assembleare di una precedente delibera già impugnata: nuova lettura dell’art. 2377 8° comma c.c.
- Il collar swap non aveva funzione di copertura per l’acquirente? Il contratto è nullo
- Contratto preliminare di immobile da costruire nullo se il costruttore non rilascia o non consegna la fideiussione
- Criptovalute, natura giuridica del servizio di custodia del portafoglio digitale e responsabilità del gestore della piattaforma in caso di ammanco
- Contributi a fondo perduto e pignoramento
- Fideiussione bancaria con modello ABI e violazione della normativa antitrust
- Contratto finanziario e operazione inadeguata: il principio del “Know your client” (KYC)
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Eventi formativi
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È NULLA LA DIVISIONE GIUDIZIALE CON IMMOBILE ABUSIVO.
Con la recentissima sentenza n. 21743 del 25.06.2026 la Cassazione ha confermato quell’indirizzo giurisprudenziale ormai assolutamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità ai sensi quale è nulla la divisione giudiziale che prevede di sciogliere la comunione (ordinaria o ereditaria) su un immobile abusivo.
La carenza della documentazione attestante la regolarità edilizia o addirittura l’attestazione di tale carenza da parte di una CTU di causa è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Nella fattispecie si trattava dello scioglimento di una comunione ereditaria. La Suprema Corte ha ricordato ancora che lo scioglimento della comunione ereditaria si presenta per sua natura «universale», nel senso che deve comprendere tutte le situazioni giuridiche riguardanti i beni facenti parte dell’asse ereditario. Pertanto, gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla sanzione della nullità qualora non risultino allegati gli estremi della licenza o della concessione a edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, o questi non siano stati reperiti neppure dal Consulente Tecnico nominato dal Giudice in sede di CTU.
La non negoziabilità con atti inter vivos dei diritti reali su edifici abusivi costituisce, infatti, un importante deterrente alla realizzazione degli abusi edilizi, che verrebbe meno o comunque depotenziato ove l’articolo 46, comma 1,del d.P.R. n. 380 del 2001, fosse interpretato nel senso di consentire agli eredi di chi ha realizzato la costruzione abusiva di sciogliersi dalla comunione ereditaria. La Cassazione, nella sentenza citata, nel ribadire tale principio, ha ricordato anche che “essendo la regolarità edilizia del fabbricato posta a presidio dell’interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio, la carenza della documentazione attestante tale regolarità è rilevabile d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio”.