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Posted by Cecilia Avv. Franciosi | lunedì, 13 luglio, 2026 |
Commenti disabilitati su responsabilità genitoriale
RESPONSABILITA’ GENITORIALE
Sempre più di frequente si leggono fatti di cronaca giudiziaria che riguardano la responsabilità genitoriale ed hanno come protagonisti genitori in difficoltà e figli minori allontanati d’imperio dai Servizi Sociali su provvedimento autorizzativo dell’Autorità Giudiziaria competente
L’allontanamento dei figli dai genitori è uno degli eventi più delicati, impattanti e dolorosi nella vita di una famiglia, con risvolti anche drammatici.
La genesi dell’allontanamento può avere le motivazioni più diverse, ma per poterlo considerare l’unica soluzione giusta per il bene dei minori, chi dei Servizi Sociali è incaricato di seguire le vicende della famiglia in difficoltà, deve usare la massima prudenza nel prendere una decisione, deve conoscere in modo approfondito i fatti e saperli valutare in modo imparziale, deve ben applicare le norme che regolamentano le questioni familiari e soprattutto deve possedere quell’umiltà che serve a rileggere ed eventualmente modificare il percorso di vita scelto per tale famiglia, quando esso, dopo aver considerato con prudenza ed attenzione tutti gli aspetti del caso, appaia inadeguato al raggiungimento di un buon equilibrio delle persone coinvolte ed esasperi i rapporti ancor di più.
Purtroppo invece sovente i Servizi Sociali o i Consulenti Tecnici nominati dall’Autorità Giudiziaria, forti del loro potere decisionale al quale i Giudici spesso si conformano in totale fiducia, commettono errori gravi e clamorosi come nel caso sottoposto alla Corte di Cassazione – Civile Sent. Sez.1 Num. 32004 Anno 2025.
Nel caso esaminato nella sentenza citata, il “disagio” familiare trae origine in epoca di lockdown da una telefonata che una ragazzina, non ancora tredicenne, fa al Telefono Azzurro, lamentando di non sentirsi compresa dai genitori, non sposati, non più conviventi – a suo dire poco empatici ed estremamente litigiosi– soprattutto riguardo al percorso di affermazione del proprio orientamento sessuale.
La ragazzina accoglieva da subito l’invito a trasferirsi in una Comunità, in quanto convinta della responsabilità dei genitori per il suo malessere e dell’impossibilità di recuperare il rapporto con loro.
Tale valutazione era praticamente l’unico parametro sulla base del quale veniva disposta la decadenza della potestà genitoriale di entrambi.
Va chiarito a tal proposito che la decadenza dalla potestà genitoriale viene disposta ai sensi dell’art.330 cod.civ. nei casi in cui il genitore violi o trascuri i suoi doveri, o abusi dei relativi poteri, e la violazione o la trascuratezza determinino un grave pregiudizio nei confronti del figlio. Elementi tutti non sussistenti nel caso in questione.
Il Tribunale di prime cure e successivamente la Corte Territoriale affidandosi completamente alla relazione dei Servizi Sociali, senza alcun approfondimento, desumevano essere elemento di prova del presunto disinteresse del padre nei confronti della figlia, tale da giustificare il provvedimento di decadenza della potestà genitoriale, la circostanza che il padre per esercitare il suo diritto di difesa, avesse scelto di avvalersi del termine lungo per l’impugnativa del provvedimento, come se questo elemento, assolutamente legittimo in quanto previsto dalla legge, provasse una indifferenza colpevole del padre verso la situazione della figlia.
La madre invece veniva considerata in modo del tutto generico inadeguata per il ruolo genitoriale, con scarsa capacità interattiva rispetto alla figlia, svalutante e poco empatica.
Infine, un altro elemento comprovante la gestione del tutto errata di questa dolorosa vicenda familiare, era poi l’aver ricorso immediatamente all’adozione dei provvedimenti di interruzione del legame familiare, quale misura estrema e definitiva, senza che fosse preceduta da alcun tentativo di percorso di recupero relazionale e di sostegno tra i genitori e la figlia, come peraltro si usa fare quando ci sono motivi gravi ed urgenti che richiedono l’immediata salvaguardia dell’interesse del minore, nel caso in esame del tutto inesistenti.
Per fortuna la Cassazione con una decisione esemplare, segno di consapevolezza e profonda conoscenza della materia, non avendo rilevato nessuna condotta malevola e disfunzionale da parte dei genitori, mai emersa in alcun modo negli atti e documenti, né nel corso del primo grado di giudizio che del secondo, stante l’assenza di fatti concreti ed elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, è intervenuta cassando il decreto impugnato della Corte d’Appello competente, rinviando alla Corte territoriale in altra composizione al fine di un attento e autentico riesame dell’attitudine della madre e del padre all’idoneità al ruolo genitoriale.
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