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La responsabilità solidale della Banca per l’operato del promotore finanziario

LA RESPONSABILITA’ SOLIDALE DELLA BANCA PER L’OPERATO DEL PROMOTORE FINANZIARIO

Con la sentenza n° 110 pubblicata il 14.03.2017 il Tribunale di Belluno ribadisce il principio della responsabilità solidale della Banca per l’operato del promotore finanziario.

La fattispecie decisa era del tutto particolare poiché riguardava la condotta di un promotore finanziario, il quale, pur non in possesso di formale incarico, aveva agito in nome e per conto di una Banca, stipulando contratti su moduli a lei riferentesi e consigliando ed eseguendo acquisti di prodotti finanziari emessi da quella Banca o comunque a lei collegati.

Il promotore scompariva però improvvisamente, tanto che la cronaca del giornale locale ipotizzava “una fuga all’estero per investimenti bruciati”, e tale comportamento induceva i suoi Clienti a rivolgersi direttamente alla Banca per la liquidazione degli investimenti e la restituzione degli importi investiti.

Uno dei Clienti, verificata un’ingente perdita del capitale investito, conveniva in giudizio la Banca per il risarcimento del danno patito in conseguenza delle operazioni finanziarie attuate dal promotore, ma la Banca si costituiva eccependo l’esclusiva responsabilità del promotore senza mandato e comunque chiamandolo in causa a garanzia.

La sentenza, in ossequio ad una giurisprudenza della Suprema Corte ormai consolidata (cfr. Cass. 04.03.2014 n° 5020 e Cass. 10.11.2015 n° 22956) ha confermato la responsabilità solidale della Banca convenuta per l’operato del promotore finanziario quand’anche la condotta del promotore risulti legata non da formale mandato ma da un nesso di occasionalità necessaria con l’esercizio delle funzioni cui lo stesso era adibito, che gli hanno consentito la conclusione di contratti e l’esecuzione di operazioni finanziarie, poi avallate dalla Banca stessa.

Salvo comunque il diritto di manleva della Banca nei confronti del promotore.

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