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donazione tra padre e figlio dissimulata

DONAZIONE TRA PADRE E FIGLIO DISSIMULATA

 

Un padre vendeva al figlio maschio una quota societaria del valore contrattualmente stabilito di € 200.000,00.

Successivamente al suo decesso, moglie e figlia chiedevano al Tribunale competente la dichiarazione di simulazione di tale vendita in quanto celante -secondo loro- una donazione, in ragione della circostanza che il prezzo di € 200.000,00 non risultava pagato, perché l’assegno consegnato dal figlio al padre, non era mai stato messo da quest’ultimo all’incasso.

Peraltro, secondo le attrici, l’atto di donazione dissimulato era comunque nullo, per il mancato intervento al rogito notarile dei testimoni previsti dalla legge.

Di conseguenza la quota sociale oggetto della cessione doveva considerarsi inclusa nel patrimonio ereditario, al fine della formazione delle rispettive quote quali legittimarie, tenuto conto che il patrimonio del de cuius non aveva altri cespiti rilevanti, oltre alla quota “venduta”.

Il figlio convenuto si opponeva, eccependo che sorella e madre avrebbero dovuto proporre un’azione di riduzione, con l’identificazione del patrimonio ereditario e la quantificazione della quota di legittima, circostanza che invece non era avvenuta; in mancanza, l’unica prova ammissibile della simulazione sarebbe stata quella scritta che però esse non avevano fornito.

Il Tribunale adìto accoglieva le tesi del convenuto e rigettava le domande delle attrici, ritenendo che la cessione della quota non dissimulasse alcuna donazione, innanzi tutto perché nell’atto pubblico era attestata l’avvenuta consegna dell’assegno bancario con il conseguente rilascio della quietanza e poi  perché  il convenuto  aveva prontamente giustificato il mancato incasso del valore della quota sociale dichiarando che, al momento della cessione, pendeva un contenzioso con la moglie per il riconoscimento a favore di quest’ultima della metà delle quote sociali, circostanza questa che aveva indotto il padre a non incassare l’assegno.

La Corte d’Appello adita prontamente da figlia e madre, ribaltava però la decisione del Tribunale a favore delle appellanti, dichiarando sia la simulazione dell’atto di cessione della quota, che la nullità dell’atto di donazione dissimulato.

La Corte di Cassazione, investita successivamente della vicenda da parte del figlio, confermava la decisione della Corte d’Appello e, nel riportarsi alla Giurisprudenza consolidata sul punto (Cass. Sez.2, 13.11.2009 n.24134), evidenziava che “l’erede legittimario il quale chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal de cuius celante in realtà una donazione, assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti – con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva – quando agisca a tutela del proprio diritto che ha per legge, all’intangibilità della riserva contro l’atto simulato”.

Quindi, sulla questione sollevata dal figlio col ricorso in Cassazione e cioè che madre e sorella non avevano erroneamente proposto azione di riduzione, né identificato il patrimonio ereditario, né quantificato la quota di legittima, né fornito alcuna prova scritta, la Cassazione ribadiva che la lesione della quota di riserva assurge a causa petendi, potendo il terzo legittimario che intende agire per salvaguardare la propria quota, proporre una domanda di riduzione, come anche una domanda di nullità o d’inefficacia della donazione dissimulata, ritenendo quindi assolutamente valida e pertinente  l’azione di simulazione proposta dalle attrici.

Quanto poi alla questione del mancato incasso dell’assegno, circostanza questa giustificata dal ricorrente come una decisione assunta dal padre in buona fede e quindi non dissimulante alcuna donazione, la Cassazione confermava invece che, in tema di prova della simulazione di un contratto, la dichiarazione relativa al versamento del prezzo, anche se fatta nell’ambito di un rogito notarile, non ha alcun valore nei confronti del legittimario che ha esperito l’azione di simulazione.

Sul comportamento poi dei due contraenti padre e figlio, che nel rogito avevano dichiarato che il prezzo era stato pagato con un assegno bancario di cui venivano indicati gli estremi, ad avvalorare ulteriormente la dissimulazione, pesava la circostanza che quando, come nel caso di specie, il pagamento viene fatto tramite assegno, l’effetto liberatorio si verifica solo nel momento di effettiva riscossione dello stesso. Riscossione che, come dianzi detto, non era mai avvenuta

Ulteriore circostanza questa che avvalorava la sussistenza della volontà dei contraenti padre-figlio di simulare una vendita per dissimulare quella che all’attenzione della Corte d’Appello e della Cassazione era da subito apparsa in tutti i suoi aspetti come una vera e propria donazione a danno di madre e figlia quali legittimarie.

Corte di Cassazione- Civile Sent. Sez. 2 Num. 19342 – 11/06/2026