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È nulla la fideiussione del socio accomandante consumatore

È NULLA LA FIDEIUSSIONE DEL SOCIO ACCOMANDANTE CONSUMATORE

La Corte di Cassazione ha sancito un orientamento ormai granitico sui requisiti soggettivi per l’applicabilità della disciplina consumeristica in relazione a un contratto di fideiussione stipulato da un socio accomandante a favore della società.

La Suprema Corte ha chiarito che nel contratto di fideiussione i requisiti soggettivi per l’applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla Corte UE, dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio.

Nel caso di specie, Il Tribunale di Treviso, con la sentenza n. 411/2025 pubblicata il 21.03.2025, qui allegata, ha seguito l’orientamento ormai dominante sia nella giurisprudenza di merito che di legittimità. Il Tribunale, infatti, accertata la qualità di consumatore del socio accomandante che aveva prestato la fideiussione a favore della società in accomandita semplice, ha accertato e dichiarato la nullità della fideiussione stessa (o meglio delle clausole vessatorie contenute nella fideiussione), con decadenza del diritto creditorio della Banca e revoca del decreto ingiuntivo.