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Warning successivo e responsabilità dell’intermediario

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WARNING SUCCESSIVO E RESPONSABILITA’ DELL’INTERMEDIARIO

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4727 del 28 febbraio 2018, non solo ha confermato il principio secondo il quale spetta alla Banca l’onere di fornire la prova di aver informato il Cliente sui rischi del prodotto finanziario venduto, ma ha statuito che provare di aver dato al Cliente un warning relativo al fatto che il titolo era privo di rating non la esonera comunque da responsabilità, nel caso in cui l’assenza di rating era una caratteristica originaria del prodotto venduto, per cui la mancata disponibilità fin dal principio di questa informazione aveva inciso sulla preventiva conoscenza da parte dell’investitore del profilo del prodotto.

La sentenza è importante perché detta un principio di base sulla informativa successiva all’acquisto dovuta dalla Banca o, comunque, dall’intermediario al Cliente, qualificando il warning successivo determinante o non determinante ai fini dell’esonero di responsabilità solo se con esso il Cliente acquisisce informazioni nuove e diverse da quelle che doveva ricevere al momento dell’acquisto del prodotto.

In tale caso, scrive la Corte, “l’intermediario che sia rimasto inadempiente agli specifici obblighi informativi non può neanche invocare l’attenuazione della sua responsabilità per non avere l’investitore condiviso i suggerimenti (nella specie, uscire dall’investimento) da lui ricevuti dopo l’esecuzione dell’ordine di acquisto ed entro il termine di scadenza dell’investimento, atteso che tale condotta non comporta un’esposizione volontaria ad un rischio, né viola una regola di comune prudenza”. Per cui, “al riscontro dell’inadempimento degli obblighi di corretta informazione consegue l’accertamento in via presuntiva del nesso di causalità tra il detto inadempimento e il danno patito dall’investitore”.

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