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Parere
NULLITA’ DEL CONTRATTO DI SWAP STIPULATO CON LA P.A. MA PRIVO DI FIRMA DEL SUO RAPPRESENTANTE LEGALE
Al fine di verificarne l’eventuale nullità, mi vengono esibiti un contratto quadro finanziario stipulato da P.A. e un successivo contratto di Interest Rate Swap stipulato da P.A. ma privi della firma del rappresentante legale dell’epoca. Il contratto quadro è composto anche da una delibera consiliare di autorizzazione per stipulare con quella banca un contratto di copertura di un finanziamento già concesso.
La questione è dal punto di vista del diritto sostanziale finanziario di facile soluzione. E’ noto infatti che in tema di intermediazione finanziaria, ed alla stregua di quanto sancito dall’art. 23 T.U.F. e confermato dalla Giurisprudenza della Suprema Corte, un contratto quadro privo di sottoscrizione dell’investitore è affetto da nullità, che si riflette necessariamente sul successivo singolo contratto di Interest Rate Swap stipulato in forza del contratto quadro. Il principio coinvolge anche eventuali atti di ratifica tacita che sarebbe affetta dal medesimo vizio di forma.
Nella fattispecie la peculiarità è data dalla circostanza che la delibera prodromica al contratto quadro finanziario proviene da un organo pubblico (se infatti fossimo in presenza di un soggetto privato, nessun rilievo si potrebbe dare ad una tale delibera) e ciò può indurre a credere che il requisito della forma scritta posto a pena di nullità per il contratto quadro finanziario possa essere assolto anche allegando al contratto quadro medesimo la sola delibera di autorizzazione alla stipula e di dettaglio del contratto da assumere.
Non pare però essere questa la soluzione preferibile, in quanto, in generale i contratti con la P.A., anch’essi da redigere a pena di nullità in forma scritta, esigono la sottoscrizione dell’organo rappresentativo esterno dell’ente, munito di poteri, per vincolare l’amministrazione. La regola formale è funzionale all’attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione in quanto agevola l’esercizio dei controlli e risponde all’esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l’adeguata copertura e senza la valutazione dell’entità delle obbligazioni da adempiere.
Per questo il contratto quadro finanziario esibitomi è nullo, e pure nullo è il successivo contratto di Interest Rate Swap eseguito in forza di quel contratto quadro. Il tutto legittima la Pubblica Amministrazione alla pretesa restitutoria dell’intero importo esborsato a quel titolo.