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Blacklist OFAC e conti bancari: la sentenza CGUE C-81/24.

BLACKLIST OFAC E CONTI BANCARI: LA SENTENZA CGUE C-81/24.

La Corte di giustizia Europea, con sentenza dell’11 giugno 2026 C-81/24 [il caso Jenec], ha ritenuto che il rifiuto di apertura di un conto corrente bancario ad un soggetto iscritto alla Blacklist OFAC si pone in contrasto con la direttiva (UE) 2015/849, che rappresenta ancora la normativa di riferimento in materia di antiriciclaggio e di contrasto finanziario al terrorismo. La sentenza ha statuito che tale fonte normativa “non prevede che l’inserimento in un elenco dell’OFAC o in qualsiasi altro elenco della stessa natura redatto da un paese terzo comporti automaticamente il divieto per un ente creditizio di avviare un rapporto d’affari con il cliente interessato”.

La lista OFAC (Office of Foreign Assets Control) è un database ufficiale gestito dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e contiene individui, aziende e organizzazioni soggetti a sanzioni economiche e commerciali, che non possono intrattenere rapporti bancari e finanziari con pari soggetti statunitensi.

Si è posta la questione se l’inserimento del soggetto in questa lista possa giustificare l’esclusione dai rapporti bancari e finanziari anche in Europa. La risposta del  Supremo Collegio Europeo è stata netta: nonostante l’inclusione di un nominativo negli elenchi OFAC o in altri elenchi di paesi terzi possa costituire un fattore di rischio pertinente, tale fattore va comunque investigato specificamente e in maniera individuale, non adottato acriticamente come criterio di esclusione, né l’istituto di credito può scegliere la soluzione a minore impatto economico per i propri interessi.

L’interpretazione della Corte di giustizia è vincolante per gli Stati membri, dunque il precedente in questione potrà essere efficacemente utilizzato in procedimenti avanti a giudici nazionali. Ciò è tanto più vero quando ai soggetti inclusi nelle liste OFAC non sia neppure contestato un reato, ma soltanto una posizione non in linea con gli interessi USA, in quanto la lista OFAC non colpisce solo soggetti ritenuti coinvolti in terrorismo o criminalità internazionale ma anche semplicemente obiettivi considerati “threats to the national security, foreign policy, or economy of the United States”. Agisce cioè anche per ragioni dichiaratamente politiche (foreign policy), come è esplicitato in maniera trasparente sullo stesso sito dell’Agenzia, al fine di apprestare “an effective tool to bring about a positive change in behavior of targeted foreign persons”, ossia di ottenere modifiche nella condotta dei soggetti colpiti.

Alla luce di tale pronuncia, eventuali rifiuti di istituti di credito all’apertura di conti correnti così motivati diventano impugnabili.