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Crediti di imposta inesistenti e superbonus

CREDITI DI IMPOSTA INESISTENTI E SUPERBONUS

Costituiscono operazioni inesistenti le fatture emesse in acconto rispetto alla materiale esecuzione delle opere. Per monetizzare subito il credito d’imposta, senza aspettare la fine del cantiere, bisogna ottenere lo stato di avanzamento asseverato dal tecnico, che è stato esteso dal decreto antifrode a tutte le agevolazioni per l’efficientamento energetico accanto al superbonus 110%: devono dunque restare fuori dal Sal le opere pagate ma non ancora eseguite. Lo stabilisce la Cassazione con la sentenza 42012/22.

La fattispecie riguardava “anomale e rilevanti operazioni” effettuate sulla piattaforma cessione crediti che portava l’Agenzia delle Entrate a risalire a società e persone fisiche, che avrebbero ideato, realizzato e gestito un sistema fraudolento per il conseguimento indebito di ingenti liquidità monetarie di provenienza lecita, ottenute con la cessione dei crediti a istituti di credito o intermediari finanziari, in alcuni casi passando per la cessione intermedia a società oppure a persone compiacenti; dall’altra l’elusione fiscale attuata con l’indebita compensazione dei crediti d’imposta con il conseguimento dei profitti derivanti dall’omesso versamento delle imposte dovute, il cosiddetto “risparmio di spesa”.

Le operazioni fatturate “in acconto” sono inesistenti perché la fruizione dei bonus fiscali per gli interventi edilizi è legata in modo indissolubile all’esecuzione completa delle opere. Il principio generale prevede che i costi, per poter essere detratti con i vari bonus, devono essere fatturati e sostenuti durante il periodo di vigenza delle agevolazioni, quindi entro la scadenza: per il superbonus vige la circolare 24/2020 che al punto 4 indica il criterio di cassa e altrettanto fa la circolare 7/2021 per bonus ristrutturazioni, ecobonus ed eco-sismabonus, al sismabonus e in generale agli altri bonus con requisiti. Nessun dubbio, invece, sorge per l’applicabilità del principio agli incentivi per i quali non è necessaria un’attestazione relativa all’osservanza di specifici requisiti tecnici e di prestazione, come la ristrutturazione 50 per cento e il bonus facciate “non termico”. Insomma: se si deve soltanto portare la spesa in detrazione nella dichiarazione dei redditi, è possibile in generale anticipare i pagamenti anche per lavori da eseguire, fermo restando che i benefici sono revocati se i lavori non terminano per intero come nei titoli edilizi.