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Bancarotta Impropria: è necessario l’accertamento del nesso di causalità tra la condotta e il dissesto.

BANCAROTTA IMPROPRIA. È NECESSARIO L’ACCERTAMENTO DEL NESSO DI CAUSALITA’ TRA LA CONDOTTA E IL DISSESTO.

Non è sufficiente il falso in bilancio ai fini della condanna per bancarotta impropria a carico degli amministratori della società fallita.

La condanna per bancarotta impropria degli amministratori di una società fallita consegue all’accertamento del nesso causale tra la condotta e il dissesto. Così la Cassazione penale, sezione quinta, nella sentenza n. 26293 del 14/07/2026.

L’accertamento circa il nesso di causalità ai fini della configurabilità del reato va attuato mediante il c.d. giudizio controfattuale (o ragionamento ipotetico), per sottrazione: occorre verificare pertanto se, in assenza delle condotte comportanti il falso in bilancio, il dissesto societario si sarebbe verificato ugualmente. Tale criterio di valutazione va applicato sia con riferimento alle condotte commissive che a quelle omissive.

La Suprema Corte di Cassazione confermava la condanna dell’amministratore il quale modificava i criteri di valutazione da un esercizio contabile all’altro senza giustificarlo nella nota integrativa commettendo un falso in bilancio. Mediante applicazione del giudizio controfattuale, la condotta dell’amministratore, consistita nell’alteramento dei documenti contabili per occultare la reale situazione economica dell’azienda, è stata considerata dotata di efficacia causale ai fini della bancarotta; in sua assenza sarebbe emersa l’effettiva perdita societaria, imponendo un intervento di ricapitalizzazione.

Diverso esito per il ricorso proposto dal sindaco, accolto dalla Corte di Cassazione, il quale era stato condannato in concorso con gli amministratori per i reati fallimentari, per un omesso esercizio dei propri doveri di controllo e vigilanza e, pertanto, per una condotta omissiva. Sul punto la Suprema Corte ha specificato che “la responsabilità a titolo di concorso per omissione dei componenti del collegio sindacale non discende automaticamente dalla posizione di garanzia rivestita e dal mancato esercizio dei generali doveri di controllo, ma postula la verifica dell’esistenza di specifici poteri impeditivi da raffrontare con un determinato reato nella sua concreta dimensione fattuale, nonché dell’effettiva incidenza causale dell’omesso esercizio dei doveri di controllo sulla commissione del reato stesso”. In particolare, nonostante la posizione di garanzia assunta, “va accertato se la condotta omissiva del garante abbia concretamente agevolato la realizzazione dell’altrui illecito, che, in ipotesi, si sarebbe comunque potuto verificare sebbene con diverse e più difficoltose modalità di realizzazione. Il nesso di causalità andrà escluso tutte le volte in cui la condotta doverosa non avrebbe avuto alcuna capacità di incidere sulla commissione dell’altrui illecito”.
Il giudice del rinvio dovrà analizzare in modo specifico la condotta omissiva addebitata al professionista che non può derivare esclusivamente dalla posizione di garanzia assunta.

La Quinta Sezione della Corte di Cassazione ha chiarito che l’esistenza di un falso in bilancio non è di per sé sufficiente a integrare il reato di bancarotta impropria, dovendosi comunque procedere alla valutazione sull’efficacia causale delle condotte dei singoli soggetti coinvolti, siano esse commissive o omissive.