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impresa tra coniugi comunione de residuo

IMPRESA TRA CONIUGI COMUNIONE DE RESIDUO

Qual’ è il destino di un’azienda costituita dopo il matrimonio e gestita da entrambi i coniugi in regime di comunione legale, se questi si separano legalmente e l’azienda è bene personale del marito in quanto edificata su terreno da lui ricevuto in eredità?
Gli articoli che regolamentano tale situazione sono il 178 ed il 179 del codice civile.
L’art.178 c.c. dispone che i beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa costituita anche precedentemente, si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.
La ratio di tale articolo è innanzi tutto quella di salvaguardare principi di rango costituzionale, quali la tutela della famiglia ex art. 29 Cost., il principio di pari uguaglianza dei cittadini ex art. 3 Cost., la libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost., la remunerazione del lavoro ex art.35 Cost. e, in secondo luogo, di prevedere accanto a beni che ricadono immediatamente nella comunione legale, beni che se durante il matrimonio sono personali di uno dei coniugi, rientrano nella comunione de residuo se sussistono nel momento in cui il regime di comunione legale si scioglie per intervenuta separazione.
Quindi, durante la vigenza della comunione legale, l’art.178 c.c. garantisce all’imprenditore il potere di disporre dei propri beni personali a piacimento, tutelando così l’esercizio dell’impresa ex art. 41 Cost.; mentre nel caso in cui il regime di comunione legale si sciolga per intervenuta separazione, ad essere tutelato è l’interesse dell’altro coniuge, perché i suddetti beni, se sussistenti al momento dello scioglimento della comunione legale, rientrano nella c.d. comunione de residuo.
L’art.179 c.c. elenca invece quelli che sono i beni personali di ciascun coniuge e che non rientrano nella comunione legale.
Nell’elencazione delle tipologie di beni che sono da considerarsi personali ci sono però due eccezioni: la prima è alla lettera d) dell’articolo 179 c.c. che prevede che se i beni che servono all’esercizio della professione, dove per professione si intende una professione intellettuale, non rientrano nella comunione, vi rientrano invece quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione.
La seconda è nell’ultimo comma dell’art. 179 c.c. che prevede che l’acquisto di beni mobili ed immobili, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto, se di esso è stato parte anche l’altro coniuge.
A questo punto per dare una soluzione all’incipit della presente disamina in applicazione delle due norme dianzi esaminate, possiamo dire che, nel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi costituita dopo il matrimonio e ricadente nella cd. comunione de residuo, nel caso in cui la comunione legale si sciolga, l’azienda rimane al coniuge imprenditore per permettergli di continuare a lavorare in libera gestione.
All’altro coniuge spetterà un diritto di credito pari al 50% del valore dell’azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale e al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data.
In tal modo entrambi i coniugi riceveranno la tutela prevista dalla legge in questi casi.
Cfr. tra le altre Civile Sent. Sez. 2 Num.21412 Anno 2026 del 23.06.2026.