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USURA: LA NULLITA’ DEGLI INTERESSI MORATORI NON SI ESTENDE AGLI INTERESSI CORRISPETTIVI
Con la sentenza del 20 maggio 2020, n. 9237 la Cassazione, dopo aver confermato che, in tema di interessi (sia essi moratori che corrispettivi) ai fini dell’usura, il momento determinante, per la valutazione del superamento della soglia consentita, è quello dell’avvenuta pattuizione, a prescindere dalla circostanza se la Banca li abbia o meno effettivamente riscossi, conferma anche l’orientamento ai sensi del quale la nullità della convenzione riguardante gli interessi di mora non si estende anche al patto che riguarda gli interessi corrispettivi.
La sentenza si caratterizza però per aver confermato il principio, anche partendo da una presunta analogia di causa di remunerazione fra i due tipi di interesse. Per la Corte, infatti, la diversità di regime trova la sua ragione non tanto nella loro funzione ma nel fatto che i due tipi di interessi non coesistono nell’attuazione del rapporto, ma si succedono, o meglio, gli uni si sostituiscono agli altri, e le rispettive poste mantengono una ideale autonomia, anche in caso di inadempimento e di operatività dei moratori. Fino a che l‘accipiens è in termini per restituire la somma, ne gode entro la scadenza, egli è tenuto a corrispondere gli interessi corrispettivi, che sono per l’appunto richiesti per il godimento del denaro; una volta che il termine per la restituzione sia scaduto è invece tenuto a corrispondere quelli moratori, convenuti invece per il godimento prolungato oltre la scadenza. Pertanto i moratori non si sommano mai ai corrispettivi, ma gli succedono. Il che comporta altresì che pur potendo avere la medesima funzione in comune (quella di remunerare chi ha prestato il denaro) i due tipi di interesse mantengono autonomo rilievo quanto allo scopo concreto della corrispettività. Nel caso degli interessi corrispettivi questo scopo ha causa nel godimento del denaro da parte dell’accipiens e nella privazione momentanea di chi lo ha prestato; nel caso dei moratori lo scopo è di ripagare il mutuante della prolungata indisponibilità del denaro e delle perdite che eventualmente essa comporta per non avere avuto la restituzione nei tempi convenuti. Questa funzione di corrispettività che risulta analoga in entrambi i casi (differendo le ragioni della corrispettività) è svolta dai due tipi di interesse non contemporaneamente, ma in sostituzione gli uni agli altri: i moratori sono dovuti solo dopo la scadenza del termine di restituzione, mentre quelli corrispettivi prima di tale scadenza.
Questa configurazione impedisce di considerare legittimo il cumulo di interessi moratori e interessi corrispettivi ai fini del calcolo del loro ammontare (ossia del superamento della soglia), e impedisce altresì di dire che se sono nulli i moratori, per superamento della soglia, la nullità si estende anche ai corrispettivi. I due interessi non si cumulano perché operano l’uno in sostituzione dell’altro.