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Scioglimento del contratto d’agenzia: l’agente deve restituire il campionario

SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO D’AGENZIA: L’AGENTE DEVE RESTITUIRE IL CAMPIONARIO

 

Recentemente la Corte di Cassazione si è espressa sul contratto di agenzia, valutando quale obbligo gravi sull’agente circa la merce in suo possesso una volta risolto il contratto con il proponente.

Nell’esecuzione del contratto di agenzia spesso succede che l’agente, al termine del contratto o contestualmente alla sua risoluzione, rimanga in possesso di determinata merce; nel caso esaminato dalla Cassazione nell’ordinanza n. 30768/2021, si trattava di calzature.

La questione posta di fronte alla Corte era la seguente: una volta risolto il contratto, vige un obbligo di restituzione in capo all’agente? La risposta della Corte è positiva. La risoluzione del contratto di agenzia, anche per mutuo consenso, comporta l’obbligo di restituzione del campionario di cui l’agente aveva la disponibilità in ragione dell’esercizio dell’attività di promozione della conclusione di contratti per conto del proponente. Non solo: a questa constatazione consegue che, ove non sia possibile l’adempimento dell’obbligo di consegna, l’agente sarà tenuto a risarcire i danni al proponente.