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Archivio articoli
NON È NULLO L’ATTO DI PRECETTO CHE SI LIMITI ALLA MERA INDICAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA
L’atto di precetto notificato dal creditore che si limiti all’indicazione della somma dovuta, senza alcuna spiegazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla, è assolutamente valido e non inficiato da nullità ai sensi dell’art. 480 c.p.c., comma II. Questo è quanto ha ricordato la Cass. n. 8096/2022 che, richiamando alcuni suoi precedenti, ha escluso che possa essere accolta eventuale opposizione ex art. 617 c.p.c. fondata sulla sola assenza dell’esplicitazione del procedimento seguito per determinare la somma dovuta sulla base del titolo esecutivo.
La fattispecie verteva su di un atto di precetto indicante il solo pagamento dovuto sulla base di un titolo esecutivo costituito da un contratto di mutuo fondiario stipulato per atto pubblico. Il debitore, tra le altre ragioni, si opponeva al precetto contestando l’assenza di uno sviluppo logico-giuridico e un calcolo matematico che permettessero di comprendere come il creditore avesse raggiunto la somma finale.
La Corte di Cassazione, richiamando una sua precedente giurisprudenza, ha evidenziato come le uniche ragioni di nullità dell’atto di precetto vadano individuate tassativamente all’art. 480 c.p.c., in particolare al comma II, per il quale l’atto di precetto deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente o la trascrizione integrale del titolo stesso, se richiesta dalla legge. Dal dato letterale, quindi, non si coglierebbe alcuna necessità di indicare, oltre alla somma pretesa, il procedimento che ha portato alla sua determinazione.
La giurisprudenza precedente (Cass. n. 4008/2013 e Cass. n. 11281/1993) era stata specifica non solo nel riconoscere le tassative ipotesi di nullità del precetto, ma altresì nell’escludere che l’intimazione di adempiere all’obbligo risultante dal titolo esecutivo richieda, quale requisito formale richiesto a pena di nullità, oltre all’indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla. Secondo la stessa Corte «ne segue che, ai fini della validità dell’atto di precetto, è sufficiente che questo contenga l’indicazione dell’obbligazione di pagare la somma di denaro complessivamente risultante dal titolo esecutivo, nonché le ulteriori indicazioni del comma II.»
Ulteriormente, per quanto attiene invece alle spese del singolo atto di precetto, è necessario che l’importo risultante sia determinato e possa essere distinto da quello relativo alla prestazione risultante dal titolo esecutivo.