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Le controversie oggetto di cessione dalle Banche Venete a Intesa San Paolo

LE CONTROVERSIE OGGETTO DI CESSIONE DALLE BANCHE VENETE A INTESA SAN PAOLO

Con la sentenza n° 503/2018 del 18.04.2018 il Tribunale di Udine interviene sulla questione delle controversie oggetto di cessione dalle Banche Venete a Intesa San Paolo, decidendo che per le controversie già pendenti alla data della cessione 26.06.2017 nei confronti di una delle due Banche Venete sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, avente ad oggetto domande di restituzione di importi illegittimamente addebitati in esecuzione di un contratto di conto corrente, legittimata passiva nel giudizio di riassunzione è Intesa San Paolo, indipendentemente dalla circostanza se il contratto sia già estinto o meno, in ossequio al principio per cui in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue tra la parti originarie. Infatti le controversie suddette sono annoverate nello stesso contratto di cessione di azienda bancaria intercorso tra i Commissari Liquidatori delle Banche Venete ed Intesa San Paolo all’art. 3.1.2 lett. b) capoverso vii) che prevede tra le passività incluse nella cessione detti contenziosi civili relativi a giudizi già pendenti alla data di esecuzione.

Nella fattispecie Intesa San Paolo contestava la legittimazione passiva per siffatto giudizio, riassunto nei suoi confronti quale cessionaria a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza Spa, sul presupposto che la previsione contrattuale non si riferisse ai contratti di conto corrente estinti, ma solo a quelli ancora aperti e trasferiti a Intesa. Il Tribunale di Udine, dopo aver dato atto che tale contenzioso doveva intendersi annoverato tra le passività incluse nella cessione, precisava che tale previsione contrattuale doveva intendersi estesa non solo ai contratti di conto corrente ancora pendenti ma anche a quelli già estinti, “innanzitutto perché non coerente con la presupposta disposizione dell’art. 3, comma 1, lett. c), del decreto legge n° 99, che esclude dalla cessione “le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione” e “le relative passività” soltanto se “sorte successivamente ad essa”. Inoltre, e in ogni caso, perché l’esplicita inclusione contrattuale dei contenziosi civili “relativi a giudizi già pendenti” non avrebbe in realtà alcun significato e alcun effetto se fosse riferita soltanto ai rapporti contrattuali pendenti“.

Alla stessa conclusione è poi giunta un’altra sentenza del Tribunale di Padova 01.06.2018 (in www.ilcaso.it) che ha precisato che il principio secondo il quale delle controversie del tipo sopra descritto relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione ma sorte anteriormente ad essa debba rispondere Intesa San Paolo a titolo di cessionaria trova conforto anche nell’art. 3 comma 1 lett. c) del D.L. 99/2017.

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