Home   Articoli   PARERI   La successione nel contratto di deposito titoli per il caso Banche Venete

La successione nel contratto di deposito titoli per il caso Banche Venete

Parere

LA SUCCESSIONE NEL CONTRATTO DI DEPOSITO TITOLI PER IL CASO BANCHE VENETE

Viene sottoposto alla mia attenzione il caso di un titolare di rapporto di un conto deposito titoli con Veneto Banca spa, contenente vari titoli azionari ed obbligazionari di varia specie ed emittenza (ivi compresi una piccola parte di azioni ed obbligazioni emesse da Veneto Banca spa) cui, a seguito del D.L. 99/17, che ha regolamentato la cessione fra le due aziende bancarie, è succeduta Banca Intesa. Mi viene chiesto in particolare se viene meno, nei confronti dei creditori della cedente Veneto Banca spa, la responsabilità solidale ex art. 2560 2° comma c.c. della cessionaria Banca Intesa.

L’articolo 3 del D.L. 99/17, che disciplina l’ambito della suddetta cessione di azienda definendone l’oggetto ed escludendo dal medesimo determinati obblighi risarcitori, non prevede nessuna deroga al principio di cui all’art. 2560 comma 2 c.c., che introduce il principio della solidarietà per i debiti aziendali, quando essi risultino dai libri contabili obbligatori. Da detta norma infatti pare derivare la limitazione di responsabilità per i debiti pregressi solo nei rapporti tra le parti del contratto di cessione e giammai nei confronti dei terzi creditori, neppure quelli espressamente esclusi dalla cessione ex art. 3 comma 1 lettera b) del Decreto Legge. Sussiste pertanto una responsabilità solidale di Banca Intesa, quale cessionaria di Veneto Banca, nei confronti di tutti i terzi creditori di tale Banca cedente.

Nella fattispecie, peraltro, era già instaurato un procedimento civile per il recupero del credito, per cui in base all’art. 83 comma 3 del Testo Unico Bancario il procedimento non può proseguire nei confronti della cedente Veneto Banca spa, sottoposta a Liquidazione Coatta Amministrativa, ma può proseguire nei confronti della cessionaria Banca Intesa in ossequio all’art. 111 comma 3 c.p.c. ai sensi del quale “in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo”.