Home   Articoli   Diritto Bancario   E’ nulla la clausola floor del mutuo

E’ nulla la clausola floor del mutuo

E’ NULLA LA CLAUSOLA FLOOR DEL MUTUO

Il contratto di mutuo con un tasso di interesse indicizzato non richiede, per la sua validità ed efficacia, la pattuizione di una clausola floor. Il mutuo con clausola floor rappresenta una forma vessatoria di protezione della remunerazione bancaria, per riduzioni troppo marcate dell’Euribor, garantendo alla Banca un tasso minimo pari allo spread, tanto che se il parametro di riferimento del tasso (Euribor) assume valore negativo, lo stesso viene considerato pari a zero, con la conseguenza che il tasso globale, composto dal parametro di riferimento sommato allo spread concordato, non può in alcun caso essere inferiore allo spread concordato. Né detta clausola è essenziale al contratto di mutuo indicizzato, in quanto obbliga il mutuatario a corrispondere gli interessi ad un tasso comunque pari allo spread pattuito, senza poter beneficiare interamente della variazione favorevole dell’indice, come invece può fare la Banca mutuante, che non è soggetta ad alcuna limitazione nel caso di rialzo dell’indice.

L’inserimento della clausola floor nel mutuo indicizzato conduce a quello squilibrio contrattuale che ne determina la nullità perché non meritevole di tutela giuridica. Le Sezioni Unite hanno chiarito più volte che il giudizio di meritevolezza resta ancorato al presupposto dell’atipicità contrattuale, mentre per i contratti tipici, il Giudice, deve indagare sulla causa concreta del contratto o della clausola contrattuale, al fine di verificare se l’assetto negoziale realizzi o meno la funzione pratica del contratto. Quindi, secondo la Corte occorre indagare con la lente del principio di buona fede contrattuale se lo scopo pratico del regolamento negoziale presenti un arbitrario squilibrio giuridico delle prestazioni fra le parti, ed in caso positivo al Giudice spetterà valutare l’adeguatezza del contratto o della clausola contrattuale allo scopo pratico perseguito dai paciscenti.

Pertanto la tutela invocabile dal mutuatario non è solo quella legata alla vessatorietà della clausola floor, ma, posto che la disciplina negoziale derivante dalla clausola floor determina uno squilibrio giuridico e normativo, consentendo ad una sola parte (la Banca) di trarre pieno beneficio dalle variazioni a sé favorevoli dell’indice e di limitare il pregiudizio derivante dalle variazioni sfavorevoli, è anche quella della nullità, rilevabile d’ufficio, della clausola per difetto di causa in concreto ex art. 1322 1° comma c.c. secondo il principio dell’adeguatezza del contratto di mutuo allo scopo pratico perseguito dai contraenti.