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EREDE EX RE CERTA, EREDE PRETERMESSO E SUCCESSIONE A TITOLO DI LEGATO
La Cassazione civile n. 27955/2022 ha fatto chiarezza in merito alla natura dell’istituzione di erede ex re certa, definendo quando l’attribuzione da parte del de cuius di un determinato bene, o di un complesso di beni determinati, sia da considerarsi quale istituzione “ex re” o, al contrario, attribuzione di legato.
La questione si definisce attraverso la comprensione dell’intenzione del testatore al momento in cui ha compiuto l’attribuzione, se volta ad attribuire quei beni e soltanto quelli come beni determinati e singoli, avendo quindi una successione a titolo di legato, conseguentemente alla quale il beneficiario acquista la proprietà di quei determinati beni senza acquisire la qualità di erede o se, differentemente, il testatore abbia inteso lasciare quei beni come quota del suo patrimonio, così avendosi successione a titolo universale e istituzione di erede. L’intenzione del testatore, quindi, deve essere quella di considerare i beni attribuiti attraverso la propria disposizione come una quota dell’universalità del proprio patrimonio, e non come singoli lasciti, tanto che, afferma la Corte, «può esservi istituzione di erede ex re certa anche se questa non costituisce una quota rilevante del patrimonio del testatore.»
Uno dei problemi più rilevanti in materia, infatti, attiene proprio al caso in cui il testatore non abbia espressamente disposto di tutti i cespiti facenti parte del proprio patrimonio, o perché ignorati, o perché volontariamente taciuti. In merito, richiamando una precedente sua giurisprudenza (Cass. n. 737/1963), la Corte afferma come l’istituzione di erede ex re certa valga a determinare la quota dell’istituito, non già ad attribuirgli la qualità di unico erede; di conseguenza, sarà possibile il concorso tra l’erede istituito ex re e l’erede legittimo. In tal senso, la quota dell’istituito ex re sarà determinata in base al rapporto fra le cose attribuite e il valore globale dei beni che aveva il testatore al momento dell’attribuzione, tenuto conto anche di quelli non contemplati nel testamento, ma considerando soltanto i beni che il testatore sapeva di avere. Nella quota differenziale, formata dai cespiti rimanenti, succederà l’erede legittimo e nella stessa proporzione verranno ripartiti eventuali beni ignorati dal testatore e sopravvenuti in seguito all’attribuzione testamentaria.
Secondo la Corte, «Il connotato essenziale della istituzione di erede “ex re certa” non va ricercato nell’implicita volontà del testatore di attribuire all’istituito la totalità dei beni di cui egli avrebbe potuto disporre al momento della confezione del testamento, ma nell’assegnazione di un bene determinato, o di un complesso di beni determinati, come quota del suo patrimonio. Ai fini del riconoscimento del carattere universale della disposizione, quindi, sembra essenziale la possibilità di una partecipazione dell’erede istituito ex re anche all’acquisto di altri beni e, di conseguenza, la sua attitudine a raccoglierli in proporzione della sua quota, la quale andrà determinata, nel concreto, attraverso il rapporto proporzionale tra il valore delle res certae attribuite e il valore dell’intero asse. Tanto che, «Se non vi è quella attitudine, ma l’acquisto è limitato esclusivamente a beni determinati, il chiamato, anche e designato erede, non può che essere considerato legatorio.»
Questa la massima: «Il connotato essenziale della istituzione di erede “ex re certa” non va ricercato nell’implicita volontà del testatore di attribuire all’istituito la totalità dei beni di cui egli avrebbe potuto disporre al momento della confezione del testamento, ma nell’assegnazione dì un bene determinato, o di un complesso di beni determinati, come quota del suo patrimonio; risolta la questione interpretativa nel senso della istituzione “ex re”, l’erede in tal modo istituito può partecipare anche all’acquisto di altri beni, se del caso in concorso con l’erede legittimo e, quindi, raccoglierli in proporzione della sua quota, da determinarsi in concreto mediante il rapporto proporzionale tra il valore delle “res certae” attribuitegli ed il valore dell’intero asse ereditario.»