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Esercizio del diritto di recesso e rimborso nelle banche popolari

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO E RIMBORSO NELLE BANCHE POPOLARI.

La recentissima sentenza della Cassazione 06.06.2026 n. 18260 ha affrontato la questione del recesso del socio e del suo diritto al rimborso in tema di banche popolari e di banche di credito cooperativo, sancendo che, nel caso in cui il diritto di rimborso spettante al socio recedente sia illegittimamente limitato per l’erroneo apprezzamento della necessità di assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca, secondo quanto previsto dall’art. 28, comma 2-ter t.u.b., il diritto al risarcimento spettante al socio non dipende dalla dismissione delle azioni a condizioni deteriori rispetto a quelle che avrebbero dovuto essere applicate dalla banca, dovendo l’importo risarcibile essere comunque calcolato in ragione della differenza esistente tra il valore di liquidazione delle azioni determinato dall’istituto di credito e il valore di mercato delle stesse al momento in cui è stata posta in essere la condotta limitativa del diritto di rimborso. E’ salva la compensatio lucri cum damno derivante dal successivo rialzo dei titoli restati nella disponibilità del socio.

La limitazione del rimborso è stata disposta a norma dell’art. 28, comma 2-ter TUB ai sensi del quale: «Nelle banche popolari e nelle banche di credito cooperativo il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d’Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d’Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi».

Nel dettaglio, la circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 ha previsto che lo statuto della banca popolare e della banca di credito cooperativo attribuisce all’organo con funzione di supervisione strategica, su proposta dell’organo con funzione di gestione, sentito l’organo con funzione di controllo, la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del socio uscente per recesso (anche in caso di trasformazione), esclusione o morte, secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale applicabile: facoltà appunto attribuita, ai sensi dell’articolo 28, comma 2-ter TUB anche in deroga alle disposizioni del codice civile in materia e ad altre norme di legge. L’organo con funzione di supervisione strategica assume, poi, le proprie determinazioni sull’estensione del rinvio e sulla misura della limitazione del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale tenendo conto della situazione prudenziale della banca: in particolare, ai fini della decisione l’organo valuta la complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità della banca o del gruppo bancario e l’importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale in rapporto ad alcuni requisiti specificamente richiesti.

Sul punto, il provvedimento della Banca d’Italia recepisce le indicazioni contenute nell’art. 10, paragrafo 3, del reg. (UE) n. 241/2014. Tale normativa è stata sospettata di incostituzionalità, ma ritenuta poi conforme alla Carta fondamentale. Secondo il Giudice delle leggi la richiamata regolamentazione prevede, infatti, che il rimborso possa essere limitato dalla banca, «ma solo se, nella misura e nello stretto tempo in cui ciò sia necessario per soddisfare le esigenze prudenziali»; in tal senso, la normativa in esame impone agli amministratori «il dovere di verificare periodicamente la situazione prudenziale della banca e la permanenza delle condizioni che hanno imposto l’adozione delle misure limitative del rimborso e di provvedere ove esse siano venute meno»; e così, «nel caso di rinvio del rimborso, una volta che si sia accertato il venire meno degli elementi che hanno giustificato il differimento, il credito del recedente si deve considerare esigibile», mentre la limitazione quantitativa «deve condurre alla conservazione dei titoli non rimborsati in capo al recedente, che si vedrà in questo modo reintegrato nel suo status e nel valore patrimoniale della partecipazione»: in conseguenza, «il socio recedente non subisce alcuna perdita definitiva del valore delle azioni di cui sia limitato il rimborso»; d’altro canto, «la previsione legislativa dell’obbligo dell’organo di gestione strategica di tenere conto della situazione prudenziale della banca nell’adozione delle scelte di limitazione del rimborso del socio recedente comporta che la sua scelta debba essere motivata con riferimento alle descritte esigenze, con la conseguenza che l’operato della banca potrà essere sindacato in sede giudiziaria a tutela della posizione del socio» (Corte cost., sentenza n. 99 del 2018, § 5.4). Nell’ipotesi del mancato rimborso delle azioni a seguito del valido esercizio del recesso, non viene, invece, in questione una vera e propria perdita di chance: il danno insorto, nella prospettiva della ragione più liquida assunta dalla Corte di appello ― data dalla supposta illegittimità del denegato rimborso ―, è rappresentato dalla differenza aritmetica tra il prezzo previsto per la restituzione dei titoli azionari e la quotazione degli stessi alla data dell’esercizio del recesso. Non è in gioco la perdita di una mera opportunità di disinvestimento, ma la privazione economica conseguente all’illegittimo rifiuto della società di rimborsare le azioni a un prezzo predeterminato (nella specie quantificato dal comitato di sorveglianza) in presenza di un atto giuridico ― il recesso ― venuto realmente ad esistenza: atto giuridico da cui discende l’obbligo, da parte della società, di liquidare i titoli a quelle precise condizioni. È solo da aggiungere che, anche in questa specifica evenienza, il danno va determinato nel rispetto delle comuni regole civilistiche che ne governano la quantificazione. In conseguenza, per un verso, deve tendenzialmente escludersi che la società debba rispondere del deprezzamento del titolo maturato dopo il recesso, visto che il risarcimento del danno per l’inadempimento comprende la perdita subita e il mancato guadagno «in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta» (art. 1223 c.c.). Per altro verso, il risarcimento stesso va nondimeno ridotto o del tutto escluso ove ricorrano le condizioni della compensatio lucri cum damno: in particolare, il differenziale tra il prezzo del rimborso e il valore di mercato non potrà comporre il danno risarcibile nella misura in cui sia assorbito da successivi rialzi del titolo.