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Usura e interessi moratori: la disciplina codicistica sull’usura si applica anche agli interessi di mora

USURA E INTERESSI MORATORI: LA DISCIPLINA CODICISTICA SULL’USURA SI APPLICA ANCHE AGLI INTERESSI DI MORA

Con la sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020 le Sezioni Unite della Cassazione sono intervenute, in senso positivo, sulla questione del rapporto fra usura e interessi di mora e cioè dell’applicabilità della disciplina antiusura anche agli interessi moratori.

La Suprema Corte è giunta alla risposta affermativa partendo dal presupposto che la disciplina codicistica antiusura non intende sanzionare solamente la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria comunque dovuta in relazione al contratto concluso.

Né la circostanza che l’interesse di mora non sia indicato nell’ambito del T.e.g.m. preclude l’applicazione dei decreti ministeriali in materia. Quest’ultimi, infatti, contengono comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto“. Ove peraltro i decreti ministeriali tacciano l’indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta comunque il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista.
Si giunge così ad affermare che laddove venga accertata l’usurarietà degli interessi moratori “Si applica l’art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l’art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti.” Anche in corso di rapporto sussiste l’interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell’accordo; una volta verificatosi l’inadempimento ed il presupposto per l’applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all’interesse in concreto applicato dopo l’inadempimento.
Nei contratti conclusi con un consumatore, concorre poi la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del codice del consumo, di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, già artt. 1469-bis e 1469-quinquies cod. civ..

Le Sezioni Unite si pronunciano anche sull’onere probatorio che governa le controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori. Ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. il debitore che intende provare l’entità usuraria degli stessi “ha l’onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento”. Alla controparte spetterà sempre l’onere di allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell’altrui diritto.