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SWAP: LA BANCA RISARCISCE IL CLIENTE SE NON PROVA LA FUNZIONE DI COPERTURA DEL CONTRATTO DI INTEREST RATE SWAP
Il Tribunale di Milano Sesta Sezione Civile, con la sentenza n° 10049 del 13.09.2016, conferma quell’orientamento della giurisprudenza per il quale la Banca deve risarcire il Cliente se nel corso del giudizio non prova la funzione di copertura dell’eseguito contratto di Interest Rate Swap.
Il principio è puramente processuale e prescinde dalla esistenza o meno della operazione finanziaria di finanziamento, mutuo o leasing da coprire con il derivato. La Banca, in questi casi, risarcisce il Cliente per il solo fatto di non avere prodotto in giudizio il contratto di finanziamento, mutuo o leasing coperto con l’esecuzione del contratto di Interest Rate Swap.
Tre quindi le ipotesi possibili per la responsabilità risarcitoria della Banca nell’esecuzione di un contratto di Interest Rate Swap:
a) la Banca “confessa” in giudizio la natura meramente speculativa dello swap e quindi l’inesistenza dell’operazione finanziaria di finanziamento, mutuo o leasing da coprire con il contratto di Interest Rate Swap;
b) la Banca non produce in giudizio il contratto di finanziamento, mutuo o leasing da coprire con il contratto di Interest Rate Swap e quindi non ne prova l’esistenza;
c) la Banca produce in giudizio il contratto di finanziamento, mutuo o leasing da coprire con il contratto di Interest Rate Swap, ma non riesce a dare prova che le condizioni pattuite per detto contratto di Interest Rate Swap assolvono alla funzione di copertura del contratto di finanziamento, mutuo o leasing prodotto.
A contrario si deduce, quindi, che nell’esecuzione di un contratto di Interest Rate Swap l’unico caso in cui la Banca può essere esonerata da responsabilità è quello in cui non solo produce in giudizio il contratto di finanziamento, mutuo o leasing da coprire, ma prova anche la funzione di copertura dello swap eseguito.