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SOCIETÀ CANCELLATA E SORTE DEI DEBITI ANCORA PENDENTI
Interessante tema, recentemente oggetto di dibattito giurisprudenziale, è quello relativo alle conseguenze della cancellazione della società di capitali, ex art. 2495 c.c., sui rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata e non definiti all’esito della procedura di liquidazione. In particolare, la questione verte sulla possibilità che il creditore, se rimasto insoddisfatto, possa far valere il suo diritto di credito sugli ex soci anche in seguito alla cancellazione, al di là dell’eventualità che gli ex soci abbiano goduto o meno del riparto in base al bilancio finale di liquidazione.
Recentemente, attraverso la sentenza n. 2/2022, la Corte di Cassazione Civile si è espressa su un caso relativo ad un debito insoluto di una società, cancellata, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Il ricorso per Cassazione dell’Ente della riscossione era fondato proprio sul motivo poco fa enunciato: la cancellazione della società ricorsa aveva impedito all’Agenzia delle Entrate di soddisfare il proprio credito, posto che, a norma dell’articolo 2495 c.c., non avendo gli ex soci goduto di alcuna somma dalla redazione finale del bilancio di liquidazione, sembrava mancare la base legale per riscuotere le somme mancanti. Proprio per questa ragione la Corte territoriale aveva, nella sentenza impugnata di fronte alla Corte di Cassazione, escluso che la cancellazione della società dal registro delle imprese determinasse la spartizione dei debiti insoddisfatti tra gli ex soci; non poteva infatti considerarsi la creazione di un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale le obbligazioni si trasferiscono ai soci i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione oppure illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero o meno limitatamente responsabili.
Secondo la sentenza in esame, il ricorso dell’Agenzia era fondato. Infatti, seguendo un orientamento delle Sezioni Unite, deve sempre essere individuato nella figura del socio colui che è destinato a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata che non sono stati definiti nella procedura di liquidazione. Gli ex soci della società cancellata a norma dell’art. 2495 c.c., quindi, sono successori della posizione debitoria indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto o meno di un qualche riparto in base al bilancio di liquidazione. Nel caso dell’Agenzia delle entrate, il principio giuridico affermato evidenziava come «la possibilità di sopravvenienze attive o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio non consentono, dunque, di escludere l’interesse dell’Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell’interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti. […] È sempre ammissibile, dunque, il ricorso nei confronti dei soci che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all’esito della liquidazione, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione. Che i soci abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, non è dirimente neanche ai fini dell’esclusione dell’interesse ad agire del fisco creditore, potendovi essere la possibilità di sopravvenienze attive, o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio, per i quali sorge l’interesse dell’Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci.»
L’orientamento della Cassazione in esame fa capo ad alcune sentenze delle Sezioni Unite, le n. 6070/2013 e n. 6072/2013 le quali hanno fissato un principio generale di diritto in relazione a controversie sorte tra soggetti diversi dall’Agenzia dell’Entrate. In queste decisioni la Corte evidenzia infatti le ragioni che sottendono alla scelta di non negare la possibilità al creditore di soddisfarsi sul patrimonio degli ex soci anche quando questi non abbiano goduto dei riparti della società cancellata. Secondo la Corte, riassumendo, non è possibile autorizzare la conclusione che, con una volontaria cancellazione della società dal registro delle imprese, si estinguano anche i debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo. Se così fosse, si finirebbe col consentire al debitore di disporre unilateralmente del diritto di credito altrui, senza peraltro che il creditore terzo possa porre reclamo contro il bilancio finale di liquidazione, reclamo non preso in considerazione e quindi escluso a norma dell’articolo 2492 c.c. Il creditore, quindi, non avrebbe i mezzi né per reclamare il bilancio, né per recuperare il credito. Si verrebbe quindi ad ipotizzare un sacrificio ingiustificato per il creditore, senza alcuna possibilità di far valere il proprio diritto nemmeno contro gli ex soci. Per tutelare il creditore, quindi, sembra del tutto naturale immaginare che i debiti si trasferiscano in capo proprio agli ex soci. L’articolo 2495 c.c. sembra infatti avere una ratio specifica: impedire che la società debitrice possa, attraverso un comportamento unilaterale, che sfugge al controllo del creditore, espropriare quest’ultimo del suo diritto.
Questo il fondamentale principio di diritto ex Cass. Sezioni Unite 6070/2013: «Qualora all’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno Illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né I diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato.»