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PLURALITA’ DI GIUDIZI SULLO STESSO CONTO CORRENTE E ABUSIVO FRAZIONAMENTO DEL CREDITO
Con la sentenza n. 477 pubblicata l’11.03.2020 il Tribunale di Treviso tratta, tra le tante questioni in materia di contenzioso bancario, anche quella dell’abusivo frazionamento del credito, riferito ad un rapporto contrattuale di conto corrente.
Nel particolare si trattava di verificare se nel comportamento del Cliente che aveva promosso due contenziosi per il recupero degli interessi illegittimamente addebitati dalla Banca sullo stesso conto corrente, ma per due periodi diversi, si potesse ravvisare un abusivo frazionamento del credito, tale da tacciare di inammissibilità il secondo contenzioso. L’ipotesi, infatti, potrebbe essere riconducibile a quella di una c.d. parcellizzazione del credito, definita dalla Suprema Corte come la fattispecie in cui, a fronte di un unico rapporto obbligatorio, il creditore faccia valere il credito dallo stesso discendente non già attraverso un’unica domanda in sede giurisdizionale, bensì mediante l’esperimento di una pluralità di iniziative volte alla soddisfazione della pretesa di cui è titolare.
Il Tribunale di Treviso ha ritenuto che il caso in cui il Cliente faccia valere le stesse domande restitutorie sullo stesso conto corrente per periodi diversi non integra alcun abusivo frazionamento del credito. Pur nell’ambito di un medesimo rapporto di durata, il fatto costitutivo della domanda di ripetizione di indebito non è rappresentato unicamente dai contratti che hanno regolato il rapporto, ma anche dal pagamento di indebito, tanto che laddove si discuta degli stessi argomenti (nella fattispecie illegittimo addebito di interessi anatocistici e di CMS) ma per periodi diversi non si può mai affermare che si tratti di domande aventi il medesimo fatto costitutivo.
Vieppiù che se i periodi sono a seguire – come nel caso in esame – ed il fatto illecito continua a perpetuarsi anche in presenza di una prima sentenza passata in giudicato, sussiste innegabilmente l’interesse alla tutela processuale frazionata, in quanto l’interesse alla proposizione della seconda azione sorge proprio dal fatto che anche nel periodo successivo si sarebbe continuato ad addebitare illegittimamente oneri non dovuti. Chiosa il Tribunale di Treviso che “La difesa della banca appare poi paradossale” considerando che la sentenza resa nel primo giudizio, passata in giudicato, aveva dichiarato la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi e della clausola delle CMS, e che, quindi, aderire alla tesi dell’abusivo frazionamento del credito “significherebbe di fatto autorizzare la Banca, soccombente, ad eludere il giudicato relativamente alla citata declaratoria di nullità”.