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Phishing e responsabilità della Banca per la clonazione della carta

PHISHING E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA PER LA CLONAZIONE DELLA CARTA

La banca risponde sempre in caso di carta clonata. La Cassazione, con l’ordinanza n. 13204 del 15 maggio 2023 oggi depositata, ha statuito che spetta alla banca, o meglio all’erogatore di tali servizi, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi appunto con il parametro dell’accorto banchiere, fornire la prova della riconducibilità dell’operazione al cliente. Qualora ciò non accada vi è piena responsabilità e il Cliente ha il diritto ad ottenere il risarcimento del danno patito.

Il principio trova ragione anche nel dover garantire agli utenti piena fiducia nella sicurezza del sistema. Rientra, quindi nell’area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con misure adeguate tese a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di un’utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti incauti del medesimo, quali ad esempio la mancata prova di aver tenuto riservate le credenziali di accesso.

Nel caso deciso dalla Suprema Corte, la Banca non aveva dato prova della riconducibilità dell’operazione al cliente, limitandosi a sostenere che lo stesso non aveva tenuto nascoste le credenziali di accesso. I Giudici di merito avevano dato ragione alla Banca, ma l’esatta applicazione del principio dell’onere della prova da parte dei Giudici della Suprema Corte ha consentito di stabilire quali sono i doveri probatori delle parti in questo tipo di contenziosi.